Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49160 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49160 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASCA ADRIAN OVIDIU N. IL 27/04/1986
avverso la sentenza n. 4511/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RILEVATO IN FATTO
Pasca Adrian Ovidiu ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata (emessa ai sensi
dell’art. 444 cpp) e deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali della sentenza
impugnata relativamente alla quantificazione della pena;

Il ricorrente deduce vizi motivazionali della gravata decisione in ordine al trattamento
sanzionatorio, frutto di specifico accordo con la parte pubblica, accordo condiviso e recepito dal
giudicante, il quale, valutando in concreto la posizione e la personalità dell’imputato ha anche
deciso di riconoscere le attenuanti ex ad 62 bis cp. Deve dunque ritenersi che, in merito, la
sentenza impugnata fornisca specifica, adeguata e corretta motivazione, da cui emerge la
manifesta infondatezza delle doglianze.
Il ricorso dunque è inammissibile e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di C 1.500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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