Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49158 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49158 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATARCI MAURO N. IL 21/09/1964
avverso la sentenza n. 220021/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
RILEVATO IN FATTO
Catarci Mauro ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata (emessa ai sensi dell’art. 444
cpp) e deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali in quanto la sentenza non reca una
adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze
attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si legge in motivazione che le attenuanti generiche sono state riconosciute e ritenute
prevalenti.
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’ onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di C 1500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 21500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico e pertanto inammissibile.