Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49157 del 07/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49157 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OMEROVIC NIZIJA N. IL 24/12/1982
SEJDIC SABINA N. IL 17/05/1980
avverso la sentenza n. 3904/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di Omerovic Nizija e Sejdic Sabina, imputate di furto aggravato, la corte
d’appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia
emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato in aumento la pena, escludendo le già
concesse attenuanti generiche e riconoscendo l’attenuante di cui al numero 4 dell’articolo 62

Le imputate ricorrono con unico atto e deducono violazione di legge carenze dell’apparato
argomentativo, in quanto, da un lato, non può essere riconosciuta la destrezza nella condotta
delle due ragazze, dall’altro, è illogica la motivazione nella parte in cui assume che la Omerovic
tentava di “coprire” l’altra imputata. In ogni caso il delitto andava derubricato nella le ipotesi di
furto tentato .
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono generici e come tali inammissibili. Le ricorrenti vanno singolarmente condannate
alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle ammende, somma
che sistema equodeterminare in euro 1000.
Quanto alla derubricazione del reato consumato in
reato tentato, le ricorrenti non
argomentano in alcun modo l’assunto.
Lo stesso deve dirsi con riferimento alla contestata circostanza della destrezza.
Quanto infine alla condotta della Omerovic che è stata adeguatamente ricostruita in sentenza,
ancora una volta nell’atto di ricorso ci si limita a negare, del tutto aspecificamente, che essa
sia stata tenuta o che, se tenuta, possa essere interpretata così come hanno fatto i giudici del
merito.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento al versamento della somma di C 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

Cp.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA