Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49155 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49155 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARAHONA TAPIA LUIS ENRIQUE N. IL 02/03/1991
avverso la sentenza n. 6223/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
RILEVATO IN FATTO
Barahona Tapia Luis Enrique ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata (emessa ai
sensi dell’art. 444 cpp) e deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali relativamente
alla quantificazione della pena;
Il ricorrente deduce vizi motivazionali della gravata decisione in ordine al trattamento
sanzionatorio, frutto di specifico accordo con la parte pubblica, accordo condiviso e recepito dal
giudicante, il quale, valutando in concreto la posizione e la personalità dell’imputato ha anche
deciso di riconoscere le attenuanti ex art 62 bis cp, considerandole equivalenti alla aggravante
contestata. Deve dunque ritenersi che, in merito, la sentenza impugnata fornisca specifica,
adeguata e corretta motivazione, da cui emerge la manifesta infondatezza delle doglianze;
La sentenza impugnata va dunque ritenuta congruamente e correttamente motivata e, di
conseguenza, manifestamente infondata appare la doglianza de qua, donde l’inammissibilità
del ricorso;
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’ onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di C 1.500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO