Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49155 del 07/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49155 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARAHONA TAPIA LUIS ENRIQUE N. IL 02/03/1991
avverso la sentenza n. 6223/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RILEVATO IN FATTO
Barahona Tapia Luis Enrique ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata (emessa ai
sensi dell’art. 444 cpp) e deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali relativamente
alla quantificazione della pena;

Il ricorrente deduce vizi motivazionali della gravata decisione in ordine al trattamento
sanzionatorio, frutto di specifico accordo con la parte pubblica, accordo condiviso e recepito dal
giudicante, il quale, valutando in concreto la posizione e la personalità dell’imputato ha anche
deciso di riconoscere le attenuanti ex art 62 bis cp, considerandole equivalenti alla aggravante
contestata. Deve dunque ritenersi che, in merito, la sentenza impugnata fornisca specifica,
adeguata e corretta motivazione, da cui emerge la manifesta infondatezza delle doglianze;
La sentenza impugnata va dunque ritenuta congruamente e correttamente motivata e, di
conseguenza, manifestamente infondata appare la doglianza de qua, donde l’inammissibilità
del ricorso;
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’ onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di C 1.500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA