Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49153 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49153 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di
MASCOLO TOMMASO e
PUGLISI GENNARO
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli il 30.6.2015;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il
rigetto del ricorso proposto nell’interesse di Mascolo Tommaso e l’inammissibilità per
sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di Puglisi Gennaro;
udito l’Avv. Maurizio Capozzo, difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha depositato copia del
provvedimento del Tribunale di Napoli in data 9.11.2015 col quale il Puglisi è stato rimesso
in libertà ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso del Mascolo.

Ritenuto in fatto

1. Mascolo Tommaso e Puglisi Gennaro ricorrono per mezzo del loro difensore di
fiducia avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha

Data Udienza: 12/11/2015

rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza emessa il 12.6.2015 dal g.i.p. del Tribunale di
Napoli che aveva applicato ai ricorrenti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai
reati di cui ai capi A, contestato al solo Mascolo, e B dell’imputazione provvisoria.

2. I ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata con comune ricorso a firma
del loro difensore fiduciario, lamentando difetto di motivazione in relazione alla ritenuta
esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari legittimanti l’adozione della
misura. Quanto alla gravità indiziaria, i ricorrenti segnalano l’indebito ricorso da parte del
Tribunale ad una motivazione per relationem nella quale le funzioni svolte all’epoca dei fatti dal

della Stazione Carabinieri di Portici). Inoltre, incongrua doveva ritenersi la valutazione relativa
all’esistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, tenuto conto che i fatti afferivano ad un
unico episodio, per di più risalente al 2012, che non vedeva coinvolto in modo diretto il Puglisi.
Il Tribunale non aveva inoltre tenuto in considerazione la circostanza che, nelle more, i
ricorrenti avevano tenuto un comportamento irreprensibile ed erano stati trasferiti e sospesi
dal servizio, sicché doveva escludersi l’attualità delle esigenze che il Tribunale aveva ritenuto
giustificassero l’applicazione delle misure cautelari a cari degli stessi ricorrenti.
All’odierna udienza il difensore dei ricorrenti ha depositato copia del provvedimento del
Tribunale di Napoli in data 9.11.2015 col quale è stata revocata la misura cautelare degli
arresti domiciliari applicata a Puglisi Gennaro, con contestuale sua rimessione in libertà.

Considerato in diritto

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Puglisi Gennaro, nelle more rimesso in libertà,
è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Il ricorso proposto nell’interesse di Mascolo Tommaso è infondato. In sede di
ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p. la motivazione del provvedimento che dispone una
misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a
rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di
coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni
che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 1, n. 6972, del 7.12.1999, Alberti).
Nell’ordinanza impugnata vengono invece posti in evidenza, e ponderatamente valutati, gli
elementi in base ai quali il Tribunale ricava con motivazione del tutto adeguata e immune da
vizi logici e giuridici l’esistenza a carico del Mascolo di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati a lui contestati (p. 2 e ss.) e di esigenze cautelari legittimanti l’applicazione delle misure
in atto (p. 10 e ss.). Nel fare ciò il Tribunale si è riferito alla motivazione dell’ordinanza
genetica dando conto puntualmente delle ragioni per le quali ha fatto proprio, in alcuni
passaggi, il contenuto dell’atto richiamato, che ha sottoposto a vaglio critico, pur in assenza di

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M.Ilo Mascolo sono state erroneamente indicate (il Mascolo non era al tempo il comandante

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una alternativa ricostruzione dei fatti da parte dei ricorrenti, sia per quanto attiene la piena
attendibilità e la precisione del narrato di Salvatore Gallo (riscontrate, tra l’altro, dai buoni di
consegna di cui al capo B e dalle captazioni telefoniche e ambientali di conversazioni tra il
Mascolo e l’Ispettore del lavoro Borriello e tra lo stesso Gallo e lo zio Fiore Luigi), sia per
quanto riguarda l’esistenza di attuali esigenze cautelari, tratta dalla gravità delle condotte
Pervicacemente e reiteratamente poste in essere, in un quadro di sistematica operatività
delinquenziale di un “centro di potere” oramai deviato, connotatosi per abusi e sopraffazioni in
danno di comuni cittadini. Del tutto congruo e logico deve infine ritenersi il passaggio della
motivazione puntualmente dedicato all’inefficacia del provvedimento di sospensione cautelare

limitata al perdurare della cautela personale.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del Mascolo
al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Puglisi Gennaro per sopravvenuta carenza di interesse.
Rigetta il ricorso di Mascolo Tommaso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

dal servizio del ricorrente ad elidere le ritenute esigenze cautelari in ragione della sua durata,

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