Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49153 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49153 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARROTTA ANTONIO N. IL 04/01/1945
avverso la sentenza n. 1857/2012 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO,
Data Udienza: 07/10/2013
RILEVATO IN FATTO
Carrotta Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata (emessa ex art. 444 cpp) e
deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali in quanto la sentenza non reca la dicitura
“in nome del popolo italiano”, la indicazione nel dispositivo all’imputazione; essa neanche reca
una adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La indicazione “in nome del popolo italiano” è riportata nel frontespizio della sentenzadocumento; la menzione degli articoli di legge violati si trova nella intestazione della sentenza.
Quanto alla motivazione, secondo Sezioni Unite (27 marzo 1992, Di Benedetto; 22 febbraio
1999, Messina) e, da ultimo, Sez. Il ASN 201206455-RV 252085- per quanto concerne il
giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’ art. 129 c.p.p., l’obbligo
di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso
in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non
ricorrenza delle suindicate ipotesi, essendo sufficiente -in caso contrario- la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato con esito negativo la verifica richiesta dalla
legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex
art. 129;
Orbene, nel caso in esame, si rileva, non solo l’ assenza di elementi dai quali dedurre che
s’imponeva, alla luce delle considerazioni che precedono, una specifica motivazione sul punto
in questione, ma anche che il giudice ha specificamente indicato le ragioni che l’ hanno indotto
a ritenere insussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito;
La sentenza impugnata va dunque ritenuta congruamente e correttamente motivata e, di
conseguenza, manifestamente infondata appare la doglianza de qua, donde l’inammissibilità
del ricorso;
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’ onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di C 1500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 21500, oo in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.