Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49152 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49152 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
MUSUMECI VITO, nato il 26.5.1984
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale della Libertà di Catania il 13.6.2015;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con perdita di efficacia della misura e
contestuale scarcerazione del ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. Vito Musumeci ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l’ordinanza in
epigrafe, con la quale il Tribunale della Libertà di Catania ha confermato quella emessa il
i8.5.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato al ricorrente la misura
cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R.
309/1990 e 81 capv. c.p., 73, commi 1, 3, e 4 D.P.R. 309/1990 a lui contestati ai capi A e B
dell’imputazione provvisoria.

Data Udienza: 12/11/2015

2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata deducendo con unico motivo di ricorso
violazione degli artt. 309, comma 8-bis, 127, comma 3, e 179 c.p.p. per essere quell’ordinanza
affetta da nullità assoluta in quanto emessa ad esito di udienza camerale alla quale il
ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di Caltanissetta, aveva chiesto di partecipare
senza che seguisse la sua traduzione per l’udienza, ovvero la sua audizione da parte del
Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta.

Considerato in diritto

indagato non è stata disposta la traduzione per l’udienza del 13 giugno, benché egli avesse
specificamente chiesto di presenziarvi in data 8 giugno 2015, all’indomani della notifica del
provvedimento di fissazione dell’udienza di riesame dinanzi al Tribunale di Catania, dunque in
tempo

utile

per

il

regolare

svolgimento

del

procedimento

di

riesame.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 21849
del 21.5.2015, Rv. 263630; Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Rv. 256689; Sez. 2, n. 22959
del 16/05/2012, Rv. 253190), nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le
misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice – che abbia fatto
richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile
dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.,
senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata.
L’accoglimento di tale motivo impone l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio, per
nuovo esame, al Tribunale di Catania.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

3. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti che nei confronti del predetto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA