Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49151 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49151 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
TADDEO PAOLO
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Roma il 30.6.2015;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito l’Avv.Gian Antonio Minghelli, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Paolo Taddeo ricorre per mezzo del proprio difensore avverso l’ordinanza in
epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l’istanza di riesame
proposta avverso l’ordinanza emessa il 29.5.2015 dal GIP del Tribunale di Roma che ha
applicato al ricorrente le misure cautelari del divieto di dimora nel Comune di Roma e del

Data Udienza: 12/11/2015

divieto di esercitare la professione di dottore commercialista e uffici direttivi di persone
giuridiche o imprese per dodici mesi, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 318,
319, 321 c.p., 4 c.p.m. e 3 L. 1383/1941, relativi a condotte corruttive realizzate nei confronti
del Mar.11o Capo della Guardia di Finanza Stefano Argenio.

2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata lamentando vizi di motivazione in
relazione alla ritenuta gravità del compendio indiziario. Ripercorre al riguardo lo svolgimento
delle indagini e propone una ricostruzione alternativa dei fatti in base alla quale il rinvenimento
presso il suo studio professionale di n. 6 verbali di constatazione in formato Word riferibili alle

effettuato nei confronti di quest’ultimo di 5.000,00 euro non sarebbero significativi di un
preesistente accordo corruttivo tale da prefigurare una costante retribuzione del p.u. per il
periodo 2012-2013, anche alla stregua del tenore delle intercettazioni telefoniche delle
conversazioni intercorse tra i due soggetti, non idonee a fondare la giustificazione, meramente
congetturale, fornita al riguardo dall’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile, poiché costituisce mera riproposizione di censure di
merito alle quali l’ordinanza impugnata ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi
logici e giuridici rilevanti in questa sede di legittimità (p. 2 e 3, ove preciso e puntuale
riferimento ai plurimi elementi che compongono un quadro indiziario chiaramente eccedente la
soglia di gravità richiesta per l’applicazione della misura in atto).
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

imprese facenti capo alla famiglia Plez e a lui forniti dal M.Ilo Argenio e il versamento da lui

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