Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49151 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49151 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC PAOLO N. IL 18/03/1988
AHMETOVIC MIRKO N. IL 03/05/1988
avverso la sentenza n. 20576/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
RILEVATO IN FATTO
Ahmetovic Mirko e Paolo ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata e deducono
violazione di legge nonché vizi motivazionali della sentenza impugnata relativamente alla
dichiarata carenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (27 marzo 1992, Di
Benedetto; 22 febbraio 1999, Messina) e, da ultimo, Sez. Il ASN 201206455-RV 252085- per
quanto concerne il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’ art.
129 c.p.p., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi
concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi, essendo sufficiente -in caso
contrario- la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato con esito negativo la
verifica richiesta dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza
di proscioglimento ex art. 129;
Orbene, nel caso in esame, si rileva, non solo l’assenza di elementi dai quali dedurre che
s’imponeva, alla luce delle considerazioni che precedono, una specifica motivazione sul punto
in questione, ma anche che il giudice ha specificamente indicato le ragioni che l’ hanno indotto
a ritenere insussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito;
La sentenza impugnata va dunque ritenuta congruamente e correttamente motivata e, di
conseguenza, manifestamente infondata appare la doglianza de qua, donde l’inammissibilità
dei ricorsi;
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di C 1.500,00 per ciascuno degli imputati;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO