Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49150 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49150 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
DI MAURO GIOVANNI
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catania il 18.5.2015;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto
dichiararsi il ricorso inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. Giovanni Di Mauro ricorre per mezzo del proprio difensore avverso l’ordinanza in
epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato l’appello presentato nei
confronti dell’ordinanza emessa 1’1.4.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Catania che aveva
respinto l’istanza di retrodatazione dell’originario titolo custodiale – emesso per reati di cui agli
artt. 74 e 73 D.P.R. 309/1990 – alla data di esecuzione di altra misura, applicata all’appellante
in relazione ad altro reato di cui al citato art. 73.

Data Udienza: 12/11/2015

Il Di Mauro, arrestato in data 13.4.2012 in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di
stupefacente e sottoposto a custodia cautelare nell’ambito del relativo procedimento, era stato
raggiunto da altra ordinanza cautelare emessa in diverso procedimento in data 3.1.2014
relativamente al reato associativo di cui all’art. 74 e altri reati fine di cui all’art. 73 D.P.R.
309/1990.

2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata lamentando violazione di
legge con riferimento all’art. 297, comma 3, c.p.p. e vizi di motivazione in relazione al mancato
riconoscimento da parte dei giudici di merito della desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della

primo procedimento penale, con conseguente retrodatazione della seconda ordinanza al
13.4.2012, data di emissione della prima, e cessazione della custodia cautelare in atto per
decorrenza dei termini massimi di legge. L’invocata retrodatazione opererebbe infatti
indipendentemente dalla possibilità, al momento dell’emissione della prima ordinanza, di
desumere dagli atti l’esistenza dei fatti diversi, legati ai primi da vincolo di connessione
qualificata, oggetto delle ordinanze successive.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata fa buon uso della giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale, allorché si tratti di ordinanze cautelari
emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione
opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è
stata emessa la prima ordinanza custodiale (SU, n. 14535 del 19.12.2006, Librato), non
dovendo il concetto di desumibilità essere confuso con quello di mera conoscenza o
conoscibilità di determinati fatti (Sez. 4, n. 44316 del 3.7.2007). La Corte territoriale
argomenta infatti che il Di Mauro, già in data 10.12.2012, veniva condannato in primo grado
nell’ambito del primo procedimento e il rinvio a giudizio era ovviamente precedente a tale
data, mentre l’informativa di reato relativa ai fatti di cui alla seconda ordinanza veniva
depositata agli atti del pertinente, diverso procedimento solo in data 21.11.2012.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente alle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

seconda ordinanza in data antecedente all’emissione della richiesta di rinvio a giudizio nel

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