Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4915 del 13/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4915 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Morelli Miriam, n. a Ostuni il 15/02/1975;

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 27/11/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente ai benefici di legge;

RITENUTO IN FATTO

1. Morelli Miriam ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
Brindisi di condanna per i reati di cui all’arti della I.n. 327 del 1958 integrato
dall’art. unico della I. n. 169 del 1962 per avere impiantato un deposito di Gpl
senza certificazione di prevenzione antincendio e di cui all’art. 679 c.p. per avere
detenuto in deposito materiale esplodente e/o infiammabile consistente in
bombole di Gpl per un quantitativo di prodotto pari a kg. 380 senza averne
denunciato il possesso all’autorità competente.

Data Udienza: 13/11/2014

2. Con un unico motivo lamenta che, nonostante in sede di conclusioni si fossero
espressamente chiesti i benefici di legge, il Tribunale ha omesso di provvedere

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Premesso che, con riguardo all’addebito formalmente ricondotto all’art. 1 della
I. n. 325 del 1958, lo stesso continua, pur dopo l’abrogazione ad opera del d. Igs.
n. 128 del 2006, a permanere come reato in forza di quanto disposto dall’art. 16
del d. Igs. n. 139 del 2006 che obbliga, tra l’altro, tutti i detentori di depositi di
materie infiammabili a chiedere il certificato di prevenzione incendi (cfr., Sez. 3,
n. 45830 del 08/11/2012, Palumbo, Rv. 253876), il ricorso è fondato.
Infatti, come risultante dal frontespizio della stessa sentenza impugnata, risulta
che il Difensore dell’imputato ebbe a chiedere, in sede di conclusioni, “il minimo
della pena con benefici di legge”, risultando, però, sul punto, la motivazione del
provvedimento, con cui nessun beneficio è stato concesso, del tutto silente.
Va allora ricordato che nel caso in cui l’imputato abbia invocato la concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena e/o della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso
in considerazione tale

richiesta, omettendo qualsiasi

motivazione sul

punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata
con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla
Corte di legittimità, poiché la questione involge valutazioni di merito anche con
riferimento al giudizio prognostico ex art. 164 c.p. (cfr., Sez. 3, n. 20264 del
03/04/2012, Cangemi ed altro, Rv. 259667 e Sez. 3, n. 19082 del 17/04/2012,
Vitale, Rv. 252651).

4.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di

Brindisi per la necessaria valutazione sul punto

P.Q.M.

2

senza rendere alcuna motivazione in proposito.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai benefici di legge con rinvio al
Tribunale di Brindisi.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

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