Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49149 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49149 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMARU’ FULVIO N. IL 28/09/1980
avverso l’ordinanza n. 5/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del
05/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
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lette/szlitiie le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/5/2015 la Corte di Appello di Messina ha dichiarato
inammissibile l’istanza di revisione presentata da Arnarù Fulvio con riguardo alla
sentenza n. 1714 della Corte di Appello di Catania, emessa in data 21/5/2014 e
irrevocabile il 15/6/2014, con la quale era stata riconosciuta in Italia ai fini della
recidiva e dell’interdizione in perpetuo dai

*pubblici uffici, la sentenza del

Tribunale dello Stato di Vargas in Venezuela del 20/1/2012, recante condanna

La Corte ha in particolare rilevato che la sentenza era divenuta irrevocabi4e
per mancata presentazione di ricorso per cassazione e che comunque avverso
tale sentenza non sarebbe stata proponibile istanza dì revisione essendo
inconferente il richiamo alla normativa CEDU.
Né erano state prospettate prove nuove agli effetti dell’art. 630, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., essendo inoltre smentito l’assunto del mancato
interrogatorio sui fatti addebitati ed essendo non rilevante il fatto concernente la
testimonianza resa da due persone nel corso del processo svoltosi all’estero.

2. Ha presentato ricorso per caisazione il difensore dell’Amarù, deducendo
violazione di legge (artt. 630, 730, 733 comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.,
111 Cost., 6 CEDU).
La sentenza estera non avrebbe dovuto essere riconosciuta, atteso il
comprovato e comunque notorio livello di corruzione del sistema governativo e
dell’amministrazione della giustizia in Venezuela, con conseguente violazione
dell’art. 733 cod. proc. pen.
Inoltre era mancato l’esame degli atti del procedimento svolto davanti al
Tribunale del Venezuela, ciò comportando violazione dell’art. 630 cod. proc.
pen., come letto dopo la sentenza n. 113 del 2011 della Corte Costituzionale, in
relazione alla mancata applicazione degli artt. 730 e 733 cod. proc. pen.
Erroneamente la Corte di Appello di Messina aveva prospettato che quella di
Catania in sede di riconoscimento della sentenza straniera dovesse aver
esaminato gli atti del procedimento svoltosi all’estero, posto che in realtà nel
fascicolo era presente solo la sentenza straniera tradotta in lingua italiana.
Erroneamente era stata affermade l’inapplicabilità dell’istituto della revisione,
dovendosi invece aver riguardo all’estensione derivante dalla citata sentenza
della Corte costituzionale, correlata alla violazione del diritto ad un equo
processo.
Nel caso di specie l’assenza – di equità discendeva da”l fatto che l’Amarù era
stato condannato sulla base di dichiarazioni rese da due testimoni che non erano

dell’Amerò alla pena detentiva di anni 19 per reato in materia di stupefacenti.

stati citati né dall’accusa né dalla difesa e che si erano presentati
spontaneamente.
Subito dopo il Tribunale venezuelano aveva pronunciato sentenza di
condanna impedendo all’imputato di approntare una difesa.
La violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento cui si riferisce
l’art. 733, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., avrebbe imposto l’utilizzazione
dell’istituto della revisione alla luce della citata pronuncia 113/2011 della Corte

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.2. Nel caso di specie viene in considerazione una sentenza di
riconoscimento in Italia, ai fini della recidiva e della pena accessoria, di sentenza
di condanna pronunciata all’estero.
Tale sentenza è divenuta irrevocabile perché non impugnata.
E’ di tutta evidenza che non può applicarsi a tale sentenza il mezzo di
impugnazione straordinario della revisione, previsto invece dall’art. 629 cod.
proc. pen. in favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, con riguardo
alle sentenze di condanna o di applicazione di pena o ai decreti penali.
D’altro canto non potrebbero formare oggetto di revisione sentenze di
condanna pronunciate all’estero, avverso le quali dovrebbero attivarsi i mezzi di
impugnazione previsti nello Stato in cui !a condanna è stata pronunciata.
1.3. Non conduce a diverse conclusioni la sentenza n. 113 del 2011 della
Corte costituzionale, che ha ‘semplicemente introdofto un nuovo caso di
revisione, per l’eventualità che sia necessaria la riapertura del processo, per
conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Del tutto estraneo a tale specifico ambito è il caso in. esame, nel quale il
mezzo della revisione è stato impropriamente utilizzato, al di fuori dei limiti suoi
propri, per cercare di superare il limite costituito dalla sopravvenuta
irrevocabilità della sentenza di riconoscimento.
1.4. Di qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in relazione
ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

3

Costituzionale, a prescindere dalla deduzione di una prova nuova.

I

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

I

Così deciso in Roma, il 12/11/2015

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