Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49148 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49148 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LORENZO GAETANO N. IL 30/07/1960
avverso l’ordinanza n. 735/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 08/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/dite le conclusioni del PG Dott.

cpis t-H3 COWCLUSO
Ps,
1.1 afa- Si4tiS/g/Lc77/ isé-L P.(0001. -9

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8/1/2015 4 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
respinto l’incidente di esecuzione promosso nell’interesse di Di Lorenzo Gaetano,
nei cui confronti era stata estesa dalla Spagna in data 24/10/2014 con
riferimento all’ordine di esecuzione 876/2005, riguardante la sentenza del
Tribunale di S. Maria C.V. in date 29-5-2001, divenuta irievocabile il 6/10/2005,
l’estradizione già disposta in precedenza in relazione all’ordine di esecuzione p.

Il Tribunale ha sostenuto che la censurata violazione del principio di
specialità, inerente alla condanna pronunciata il 29/4/2001 e poi divenuta
irrevocabile, si sarebbe dovuta considerare alla stregua di un «error in
procedendo», ormai coperto dal giudicato, come ritenuto dalle Sezioni unite della
Corte di cessazione.
Inoltre il Tribunale ha sottolineato che il Di Lorenzo, all’epoca del giudizio
sfociato nel giudicato, era latitante ed era stato giudicato in contumacia, senza
che il difensore di fiducia avesse fatto rilevare lo stato detentivo o eccepito la
mancanza di . estradizione.
La successiva estensione dell’estradizione aveva comunque eliminato ogni
dubbio.

2. Ha presentato ricorso il difensore del Di Lorenzo.
2.1. Con il primo motivo deduce illogicità della motivazione ex art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva eluso la questione derivante dalla viólazione del principio
di specialità e nulla aveva detto in relazione al fatto che l’estensione
dell’estradizione non poteva sanare una condizione di procedibilità.
Il titolo esecutivo oggetto di doglianza avrebbe dovuto reputarsi tamquam
non esset.
Il provvedimento impugnato era illogico anche nella parte in cui aveva
asserito che si sarebbe dovuta prospettare la relativa doglianza in fase di
cognizione, a fronte di giurisprudenzet di segno contrario.
2.2. con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione ex art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale, pur dando atto di una doglianza in materia di prescrizione,
peraltro erroneamente riferita al reato anziché alla pena, aveva omesso di
motivare in ordine alla stessa, quando la prescrizione della pena, da
commisurarsi alía più favorevole normativa spagnola, avrebbe dovuio
considerarsi ormai maturata.
2

1126/99.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Sezioni Unite della Cassazione che il principio di specialità opera alla stregua di
una condizione di procedibilità la cui mancanza inibisce l’esercizio dell’azione
penale nelle forme tipiche (Cass. Sez. U. n. 8 del 28/2/2001, Ferrare, rv.
218768).
Muovendo da tali premesse ancora le Sezioni Unite della Cassazione hanno
affermato che «in tema di estradizione dall’estero, la questione concernente la
violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa .ovvero non eccepita
nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. (In
motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di
una condizione di procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non determina
l’inesistenza délla sentenza, che acquista il carattere dell’irrevocabilità, con la
conseguenza che ai giudice dell’esecuzione, adito con incidente, è interdetto
intervenire su di essa) (così Cass. Sez. U. n. 11971 del 29/11/2007, dep. nel
2008, Pazienza, rv. 238953).
i
Il principio è ampiamente consolidato e ne discende che il secondo titolo
esecutivo era esistente e che l’estensione dell’estradizione ha consentito di porlo
correttamente in esecuzione.

3. Il secondo motivo di ricorso incentrato sulla mancanza di motivazione
riguardante la censura inerente al tema della prescrizione è privo di rilievo.
In realtà si tratta di aspetto del tutto inconferente in sede di incidente di
esecuzione, cosicché la mancanza di una specifica risposta non comporta
l’annullamento del provvedimento impugnato.
E’ stato invero affermato, mutatis mutandis, che «in tema di ricorso per
cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il
mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato»
(Cass. Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, rv. 256314).
Ed invero la questione inerente alla prescrizione della pena incide, in virtù
della Convenzione europea di estradVione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957,

3

2. Già con sentenza del 2001 tera stato autorevolmente affermato dalle

t
sui presuppósti per far luogo all’estradizione, cosicché deve essere valutata
dall’A.G. che autorizza l’estradizione.
Deve invece escludersi che la pena resti poi assoggettata nell’ordinamento
interno al regime più favorevole eventualmente preyisto dalla legislazione
straniera, dovendosi invece a tal fine applicare la disciplina dettata dalla
legislazione dello Stato.

4. All’inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese e, ai

di inammissibilità, di una somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso p condanna il ricorrente al pagamento delle
spese e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa

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