Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49148 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49148 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURCHINI STEFANO N. IL 27/12/1960 parte offesa nel
procedimento
TURCHINI ERMANNO N. IL 03/08/1951 parte offesa nel
procedimento
CIOTTOLI TINA N. IL 21/12/1930 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 6773/2012 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

Il difensore di TURCHINI ERMANNO, TURCHINI STEFANO, CIOTTOLI TINA in proc.
contro ignoti propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del GIP presso il
tribunale di Pistoia in data 17 ottobre 2012, con il quale, all’esito della camera di consiglio è
stata disposta la archiviazione degli atti per insussistenza del fatto.
Con il ricorso, il difensore si duole del fatto che, innanzitutto, erroneamente il giudicante ha
ritenuto che non fosse stato proposto alcuna querela nei confronti di Tonini Marcella,
beneficiaria del testamento di Ciottoli Ardengo, persona anziana, ricoverata in ospedale per il
crescente deficit cognitivo. La circostanza non risponde al vero, esistendo in atti detta querela
e comunque potendo considerarsi l’atto di opposizione come incorporante la volontà di
richiedere la punizione dei responsabili.
In secondo luogo, il difensore lamenta che né il notaio né le altre persone sentite come
informate sui fatti possono considerarsi neutre e, infine, il fatto che il testamento dattiloscritto
riporta quale luogo di sottoscrizione il domicilio del testatore, laddove lo stesso, come già
anticipato, era da tempo ricoverato in ospedale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché interamente articolato in fatto e anche generico e
Manifestamente infondato. I ricorrenti vanno dunque singolarmente condannati alle spese del
grado e al versamento di somma a favore della cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare la misura di € 1000.
Il profilo di genericità consiste, nell’aver sostenuto che nel provvedimento impugnato si faccia
cenno alla mancanza di una querela. Ciò non è. In vero il testo del provvedimento è il
seguente: ” La difesa dell’opponente insiste nelle richieste di cui all’opposizione
all’archiviazione in atti. Il giudice, all’esito dell’udienza, rileva che dal contenuto del fascicolo
delle indagini preliminari ed in particolare delle indagini svolte dalla polizia di Stato emerge
che, al momento della redazione al testamento, il Ciottoli Ardengo era cosciente e aveva
validamente espresso la volontà di nominare come vede Tonini Marcella. Non vi sono elementi
né per ordinare iscrizione di persone note, né per proseguire le indagini. Va pertanto accolta la
richiesta del pubblico ministero, attesa l’insussistenza del fatto”.
Sembrerebbe dunque che la censura sia rivolta ad altro, diverso e probabilmente precedente
provvedimento giurisdizionale.
Nel resto si osserva che il ricorrente articola censure strettamente di merito, contrapponendo
una sua lettura dell’accaduto a quella fatta propria dagli organi inquirenti e dal giudicante, sulla
base delle indagini condotte dalla competente autorità di polizia.
Al proposito va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il
provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del
contraddittorio ovvero per “errores in iudicando” fondati su una diversa interpretazione
della legge sostanziale (ASN 201009440-RV 246779).

PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

RITENUTO IN FATTO

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