Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49147 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49147 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAHRAOUI RACHID N. IL 08/11/1987
avverso la sentenza n. 455/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LAURA SCALIA
Udito il Procuratore General in persona del Dott.
che ha concluso per
Lt
eit4 /U4144—

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21.05.2015, la Corte d’Appello di
Genova ha rigettato l’appello proposto da Rachid Sahraoui, in tal modo
confermando la condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.500
di multa, comminata dal Tribunale della medesima città, previa
riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309 del 1990, riconoscimento delle attenuanti generiche, aumento per la

Il Sahraoui in tal modo è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione
ai fini di cessione di complessivi 200 grammi di sostanza stupefacente tipo
hashish, suddivisa in due panetti del peso lordo di gr. 100 ciascuno.

2.

Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il

Sahraoui, in proprio, denunciando per violazione di legge e vizio di
motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) la sentenza
emessa dalla Corte di appello di Genova.
Il ricorrente fa valere la carenza assoluta di motivazione nella parte in
cui l’impugnato provvedimento non avrebbe dato risposta al motivo, oggetto
di specifica doglianza in appello, relativo alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente lamenta come la Corte territoriale a fronte della pure
segnalata unicità del precedente penale – risalente all’anno 2010, di
lievissima entità e non specifico – nonché del difetto di altri carichi pendenti
e della giovane età dell’imputato, non avrebbe accordato il beneficio, così
non rivedendo le discrezionali determinazioni del primo giudice anche sulla
revoca da quest’ultimo operata del beneficio riconosciuto nella precedente
riportata condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale non ha infatti fornito risposta alcuna al motivo
formulato in appello dal ricorrente, con cui si lamentava la non concessione
da parte del Giudice di primo grado del beneficio della sospensione
condizionale della pena o, comunque, la revoca del beneficio già accordato
in occasione di una precedente ed unica condanna, risalente all’anno 2010,
per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Non conseguendo comunque l’effetto del diniego del beneficio al mero

4

superamento del limite di pena di due anni previsto per legge (artt. 163,
1

recidiva e diminuzione per il rito abbreviato.

primo comma, 164, ult. comma, cod. pen.) ed in presenza quindi di
margini di apprezzamento discrezionale propri del Giudice del merito, la
decisione impugnata va annullata limitatamente alla mancata pronuncia in
ordine alla richiesta concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena e, per essa, al mancato pronunciamento sulla pure denunciata,
dal ricorrente, già appellante, illegittima revoca del beneficio stesso ad
opera del primo Giudice.
La Corte di appello in sede di rinvio provvederà a motivare indicando, ove si

discrezionale attribuito’ dall’art. 62 bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1666 del
11/12/1996, Adreveno)

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale
della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

orienti negativamente, i motivi per i quali ritiene di non esercitare il potere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA