Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49146 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49146 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MAINO Paola, n. Altamura (Ba) 25.9.1977
avverso la sentenza n. 1828/2015 della Corte d’Appello di Milano del 06/03/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa P. Filippi, che ha concluso
per il rigetto;
uditi i difensori delle parti civili, avv. Salvatore Leggio per il Comune di Somma Lombardo e
avv. Cinzia Martinoni per la SPES srl, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, di
confermare la sentenza impugnata e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di
costituzione rispettivamente sopportate per la presente fase del giudizio, liquidate come da
separate notule,

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Milano, a conferma di quella emessa dal
GUP del Tribunale di Busto Arsizio in data 12/04/2012, ha ribadito la condanna di Maino Paola
alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di peculato continuato (artt. 81 cpv.,
314, 61 n. 7 cod. pen.), oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite Comune di
Somma Lombardo e Somma Patrimonio e Servizi srl.
La Corte milanese ha respinto l’appello proposto dall’imputata, osservando che la stessa era

deva il controllo degli scontrini, la verifica della corrispondenza degli importi incassati dalle
farmacie comunali e la tenuta della contabilità riferita a detti introiti, escludendo perciò il
possesso di mansioni meramente d’ordine e confermando la ritenuta qualifica di incaricata di
pubblico servizio.
Quanto al merito, la Corte territoriale ha rilevato che l’affermazione di responsabilità era
derivata non solo dalle ammissioni venute dall’imputata, ma anche dall’esame della documentazione acquisita da cui era emersa la ripetuta appropriazione di somme di proprietà pubblica,
ammessa del resto dall’imputata nella fase iniziale delle indagini.

2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso l’imputata che, pur limitandosi ad
enunciare l’area tematica interessata dalle doglianze, deduce violazione di legge e vizio di
motivazione sul profilo della finalità pubblica perseguita dalla società datrice di lavoro ed erronea applicazione dell’art. 358 cod. pen. in ordine alla ritenuta qualifica di incaricata di pubblico
servizio.

3. Ha prodotto una memoria anche la parte civile, Comune di Somma Lombardo, che deduce
l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per tardività, non essendo la questione mai stata
portata all’esame del giudice d’appello, oltre ad evidenziarne la palese genericità; chiede, inoltre, il rigetto del secondo motivo, il quale ha costituito oggetto di argomentata valutazione da
parte della Corte d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. I motivi del ricorso appaiono palesemente generici, esaurendosi in pratica nell’enunciazione dell’area tematica delle relative doglianze (la veste pubblicistica del datore di lavoro e la

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dipendente di una società a partecipazione pubblica (la SPES srl) ed il suo incarico compren-

assenza della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio della ricorrente) subito
seguita dalla citazione di alcuni precedenti giurisprudenziali.
Al difetto di specificità (artt. 591 lett. c], 581 lett. c] cod. proc. pen.) si aggiunge, come
correttamente rilevato da una delle parti civili, anche quello della tardività (art. 606, comma 3
cod. proc. pen.) riferito alla prima censura, consistente in una pretesa violazione di legge
inerente la qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) prospettata in relazione alla veste (‘finalità’ nel ricorso) pubblica del datore di lavoro (Azienda Speciale
Farmacie Comunali del Comune di Somma Lombardo prima e SPES – Somma Patrimonio E

l’assoluzione con formula piena o ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen., una diversa qualificazione giuridica del reato ex art. 646 cod. pen., la riduzione della pena ai minimi edittali, la
concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende; alle parti civili costitute vanno liquidate le spese sopportate per il
presente grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M .

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende,
nonché a rifondere alle parti civili Comune di Somma Lombardo e Somma Servizi e Patrimonio
srl le spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi C 3.500,00 oltre
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 13/11/115
Il Presidente
Giovanni Conti

Servizi srl poi), questione per nulla investita dall’atto di appello, con il quale si richiedevano

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