Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49144 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49144 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
AYARI BORHEN, nato il 10.5.1975
avverso la sentenza n. 10133/2015 pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna il 9.4.2015;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Ayari Borhen ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha confermato quella pronunciata in data
4.6.2008 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica e recante condanna del
ricorrente alla pena di anni sei di reclusione e Euro 26.000 di multa, con l’interdizione in
perpetuo dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante la pena detentiva, per il reato di
detenzione a fini di spaccio di 438,136 grammi di eroina.

Data Udienza: 12/11/2015

2. Borhen censura l’ordinanza impugnata deducendo:
a) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che non ha affrontato le
questioni poste con i motivi d’appello, limitandosi ad un acritico e generale riferimento alla
sentenza di primo grado ed all’espressione di indimostrate congetture circa la responsabilità
del ricorrente e al nesso tra i fatti oggetto del giudizio ed altri analoghi precedenti.
b) Violazione di legge per violazione del diritto dell’imputato a partecipare al processo, svoltosi
in grado di appello in contumacia, nonostante risultasse da memoria difensiva depositata il
24.3.2015 che egli si trovava in stato di detenzione.

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, essendosi il
ricorrente limitato a richiamare in modo del tutto generico la mancata considerazione da parte
della Corte territoriale di più punti d’appello, non indicati, allorché la motivazione della
sentenza impugnata in punto di responsabilità del ricorrente in ordine al reato a lui ascritto
appare adeguata e immune da vizi logici e giuridici rilevanti in sede di legittimità (p. 2 della
motivazione). Inoltre, la sentenza impugnata si riferisce ai precedenti penali specifici del
ricorrente non già per trarne elementi di convincimento circa la sua responsabilità penale per il
fatto a lui addebitato, bensì unicamente ai fini della determinazione del trattamento
sanzionatorio.
3.2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di

impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato – citato a
giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa quando di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e
l’imputato, o il suo difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne
comunicazione all’autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 17810 del 09/04/2015, Rv.
263532; Sez. 3, n. 33404 del 15/07/2015, Rv. 264204). Nel caso di specie non solo non risulta
che il ricorrente abbia mai manifestato la sua volontà di presenziare al giudizio d’appello, ma
nel fascicolo d’appello è presente un certificato DAP in data 26.2.2015 dal quale risulta che lo
stesso ricorrente era libero a far data dal 30.7.2002 ed aveva eletto domicilio presso il suo
difensore per le notifiche. Nell’intestazione della memoria difensiva del 23.3.2015 citata in
ricorso viene in effetti indicato che l’Ayari era a quel momento detenuto per altra causa, ma, a
fronte di tale indicazione, il difensore presente all’udienza per conto dell’avvocato di fiducia del
ricorrente nulla ha osservato circa la mancata presenza del ricorrente e il suo attuale stato di
detenzione, sicché l’onere di comunicazione di quella sopravvenuta condizione esistente in
capo all’imputato e al suo difensore non può ritenersi diligentemente adempiuto con la mera,
labiale indicazione dello stato di detenzione all’atto del deposito della memoria difensiva,
indicazione non reiterata al momento della verifica della costituzione delle parti nel giudizio
d’appello.
2

Considerato in diritto

All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

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