Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49144 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49144 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINOTTI GIOVANNI N. IL 18/09/1964
avverso la sentenza n. 1927/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Brescia ha confermato la pronunzia di
primo grado con la quale Vinotti Giovanni fu condannato alla pena di giustizia in quanto
ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato.
Ricorre per cassazione l’imputato e deduce violazione di legge e carenze all’apparato
motivazionale, in quanto il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa non
consente alla stessa di riconoscere con assoluta certezza nell’attuale imputato l’autore del
furto.

Il ricorso è inammissibile perché articolato in fatto e tendente ad una rivalutazione dei dati di
causa, rivalutazione che al giudice di legittimità non è consentita. L’imputato è accusato di aver
svaligiato un negozio di articoli di elettronica, rubando un computer e una “chiavetta”. Il ladro
fu bloccato sulla soglia dalla titolare, la quale lo afferrò per un braccio, riuscendo a guardarlo in
faccia. L’individuo, tuttavia, riuscì a divincolarsi e, montato in sella a un motociclo, si allontanò.
La vittima riuscì a rilevare la targa del motociclo stesso. Detto mezzo di circolazione risultò
essere intestato alla moglie del Vinotti e, per quel che si legge nella sentenza di appello, nella
esclusiva disponibilità di quest’ultimo.
La corte di appello ha collegato, non illogicamente, i due elementi, vale a dire la disponibilità
del motociclo e il riconoscimento effettuato “con elevato grado di certezza” da parte della
persona offesa. Sulla base di tali elementi, con motivazione argomentata e dunque non
censurabile in questa sede, è giunta alla conclusione sopra illustrata.
Consegue condanna del ricorrente alle spese del grado e al versamento di somma favore della
cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in C 1000.

PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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