Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49142 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49142 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
MEZZACAPO PIETRO, nato L’1.1.1978
avverso la sentenza n. 2453/2015 pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli il 30.3.2015;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Mezzacapo Pietro ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha, in sede di rinvio, confermato
la sentenza pronunciata in data 30.10.2013 dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
limitatamente al reato di porto ingiustificato in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere,
contestato al ricorrente al capo H della rubrica.
2. Mezzacapo censura l’ordinanza impugnata deducendo con unico motivo di
ricorso violazione degli artt. 599, 627, 177 e ss. c.p.p. per avere la Corte territoriale proceduto
alla celebrazione dell’udienza del 30.3.2015 senza l’intervento dell’imputato, che, detenuto,

Data Udienza: 12/11/2015

aveva chiesto espressamente di presenziarvi, con conseguente nullità assoluta della sentenza
impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato. L’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della
libertà personale, che abbia, come nel caso di specie, tempestivamente manifestato in
qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale
d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo

camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia
tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto
o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile
del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv.
247835, 247836, 247837).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente. La mancata traduzione all’udienza

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