Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49142 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49142 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUZZI ADAMO N. IL 17/05/1972
avverso la sentenza n. 8113/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

A

RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di Truzzi Adamo la CdA di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado
con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile
di due furti pluriaggravati.
Con il ricorso, il difensore deduce violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale in
ordine alla trattamento sanzionatorio, atteso che non è stata (immotivatamente) riconosciuta
la attenuante ex art 62 n. 4 cp.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Truzzi è stato riconosciuto colpevole della sottrazione di beni e contanti per alcune centinaia di
euro. È evidente dunque che non può ricorrere l’attenuante del danno di entità particolarmente
lieve.
In tal senso ha adeguatamente motivato la sentenza ricorsa, cui il difensore si limita a
muovere critiche del tutto aspecifiche.
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla detta declaratoria, non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue l’ onere
delle spese del procedimento, nonché del versamento della somma in favore della Cassa delle
ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in C 1000,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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