Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49141 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49141 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorsi proposti dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
e nell’interesse di
INSYAH ABIKWI SAMSON, nato il 22:1Z9=35 1 0941091-1430
-avverso la sentenza n. 695/2015 pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia il 13.4.2015;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità
dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia e
INSYAH ABIKWI SAMSON ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte
d’Appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dalla difesa, aveva ridotto la pena a

Data Udienza: 12/11/2015

inflitta per il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 ad anni cinque di reclusione e Euro
22.000 di multa.

2.

Il pubblico ministero ricorrente censura l’ordinanza impugnata lamentando

mancanza e illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento
ai contraddittori richiami, da un lato, alla gravità dei fatti – in relazione alla quantità e alla
pluralità delle sostanze oggetto di illecita importazione – e al concorso con trafficanti
internazionali di stupefacenti, e, dall’altro, agli elementi che la Corte territoriale ritiene

3. INSYAH ABIKWI SAMSON censura l’ordinanza impugnata deducendo vizi di
motivazione per omessa valutazione degli elementi che possono consentire l’accertamento di
cause di non punibilità nel disporre ai sensi dell’art. 444 c.p.p. l’applicazione della pena
concordata dalle parti.

Considerato in diritto

4. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile, poiché sollecita una diversa
valutazione di merito circa plurimi elementi già esaminati dalla Corte territoriale, che ha
giustificato la sua decisione in punto di concessione delle attenuanti generiche e di trattamento
sanzionatorio con motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici rilevanti in sede di
legittimità (p. 5).

5. Inammissibile è anche il ricorso dell’imputato, che non si confronta con la
sentenza impugnata, la quale, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha applicato
là pena richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p., ma ha valutato i motivi d’appello proposti dal
p.m. e dallo stesso ricorrente circa il trattamento sanzionatorio applicato ad esito di giudizio
ordinario dal giudice monocratico del Tribunale di Verona.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l’imputato ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

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