Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49141 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49141 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GASMI AJMI N. IL 25/01/1979
avverso la sentenza n. 3829/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di Gasmi Ajni la CdA di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con la
quale lo stesso era stato condannato, con concessione delle attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla recidiva. Considerata la diminuente rito, il predetto è stato condannato alla
pena di mesi 10 di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’articolo 495 cp
Con il ricorso, il difensore deduce violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale in
ordine al trattamento sanzionatorio, atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state
riconosciute meramente equivalenti e non prevalenti rispetto alla recidiva, ciò in
considerazione di un unico precedente.
Osserva il collegio che, a fronte di doglianze tanto generiche e ripetitive (vengono in pratica
riproposte le stesse censure già rappresentata alla corte d’appello), non risulta possibile una
corretta valutazione delle doglianze difensive, atteso che, viceversa, l’impugnata decisione è
supportata da motivazione adeguata e corretta sui punti oggetto di gravame, donde l’
inammissibilità del ricorso;
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla detta declaratoria, non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue l’ onere
delle spese del procedimento, nonché del versamento della somma in favore della Cassa delle
ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in C 1000,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO