Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49139 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49139 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TODOROVIC ZORAN N. IL 24/05/1968
avverso la sentenza n. 510/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
La corte di appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronuncia di
primo grado con la quale Todorovic Zoran era stato condannato alla pena di giustizia, in
quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’articolo 497 bis cp per essere stato trovato in
possesso di una carta di identità, apparentemente emessa dall’autorità bulgara, intestato ad
altra persona, ma recante la sua foto.
Con il ricorso il difensore deduce violazione di legge carenze dell’apparato motivazionale,
atteso che, poiché la Bulgaria è uno Stato appartenente alla unione europea, la circolazione dei
cittadini appartenenti ai predetti Stati all’interno della comunità stessa non può ritenersi
espatrio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico e manifestamente infondato e come tale inammissibile. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle
ammende, che si stima equo determinare in euro 1000.
Il giudice di secondo grado, investito di censura esattamente identica a quella che si propone
con il ricorso per cassazione, ha risposto negativamente citando un precedente di questa
sezione (ASN 200746831-RV 238889) che ha affermato il seguente principio.
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497
bis cp), il possesso di una carta di identità falsa rilasciata dall’autorità bulgara,considerato
che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell’Unione costituisce un
espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto più ai cittadini il possesso del passaporto
ma un valido documento di riconoscimento che costituisce titolo valido per l’espatrio tra i Paesi
membri dell’Unione di tutti i cittadini comunitari. (Fattispecie relativa alla falsificazione della
carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra
gli Stati membri dell’Unione europea).
Il precedente si attaglia perfettamente al caso di specie, non solo perché la fattispecie è la
stessa, ma anche perché l’imputato è la stessa persona: Todorovic Zoran nato il 24.15.1968, il
quale, evidentemente, a distanza di tempo, ha reiterato la medesima condotta criminosa.
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
RITENUTO IN FATTO