Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49138 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49138 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLINI CATERINA N. IL 09/05/1968
avverso la sentenza n. 1124/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/10/2013
A
Polini Caterina ricorre avverso la sentenza 10.7.12 della Corte di appello di Brescia con la quale, in
parziale riforma di quella in data 25.11.11 del Tribunale di Brescia-sezione distaccata di Breno,
qualificato il fatto come tentativo di furto aggravato, è stata ridotta la pena — con la già concessa
attenuante ex art.62 n.4 c.p., equivalente — a mesi quattro di reclusione ed E 100,00 di multa.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere la Corte di
dell’imputata, senza considerare le precarie condizioni economiche della stessa (già ammessa al
patrocinio a spese dello Stato) ed il modesto valore della refurtiva (pari ad € 19,90).
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Del tutto legittimamente, infatti, sono state negate alla Polini le invocate attenuanti generiche, in
considerazione dei due precedenti specifici dell’imputata, trattandosi di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., mentre la difesa non ha
indicato concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito, limitandosi ad una
generica doglianza circa le asserite precarie condizioni economiche dell’imputata.
Alla inammissibilità de ricorso segue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013
merito negato le invocate attenuanti generiche solo in ragione dei due precedenti penali