Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49138 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49138 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPISI LUIGI N. IL 22/09/1987
avverso la sentenza n. 507/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 22/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LAURA SCALIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per /II tv,t44J10.4,,j-, tem_ ,(7,4,(A(t.-0 „tirmm(

gide,

gtae,(A,t4f

Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditi difenso vv.

pal

Lirptia

itp4/bo

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20.12.2013, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale
accoglimento dell’impugnazione proposta da Luigi Campisì avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Enna in data 09.06.2010, riconosciuta l’attenuante speciale di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena inflitta, applicata
la diminuente del rito abbreviato, in un anno e due mesi di reclusione ed euro 5.000,00

ad anni uno, mesi due di reclusione ed C 5.000 di multa), confermando nel resto la
sentenza di primo grado, titolo non gravato, invece, quanto all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato.
Al Campisi è stato addebitato, per l’impugnata sentenza, di avere illecitamente
detenuto al fine di spaccio, occultandoli sulla propria persona ed in una abitazione nella
sua disponibilità, gr. 83,8 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish,
corrispondente a n. 219 dosi medie singole, il tutto commesso in Enna, in data
24.02.2010.
La Corte di appello nell’operare l’indicata qualificazione ha valutato le modalità e le
circostanze dell’azione.
Per queste ultime, infatti, il Campisi avrebbe indicato egli stesso alle forze
dell’ordine – che nel corso di un’avviata operazione di polizia avevano già rinvenuto in
possesso dell’imputato più involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish,
ciascuno del peso rispettivo di gr. 1,3, di gr. 1,2, e di gr. 2,1 -, nell’ambito della
perquisizione avviata presso l’ appartamento nella disponibilità del primo, il luogo
(l’anta centrale di una specchiera del bagno) in cui si trovava un ulteriore panetto di
sostanza, pari a gr. 77,1 di stupefacente del tipo hashish, che andava ad aggiungersi ad
i quantitativi in precedenza individuati.
La quantità, sicuramente non cospicua, e la qualità della sostanza, “droga leggera”,
hanno quindi determinato la Corte territoriale al riconoscimento della circostanza del
fatto di lieve entità.
La cornice edittale della pena prevista per la ritenuta fattispecie di reato, il dato
ponderale non modico, la disponibilità di una trita di marijuana destinata al
confezionamento di altro tipo di sostanza stupefacente e dei precedenti penali, hanno
poi condotto la Corte territoriale ad esprimere un giudizio di non meritevolezza, in capo
all’imputato, delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale
della pena, il tutto nell’ambito di una operata quantificazione della pena di poco
superiore al minimo edittale.

1

di multa (p.b. anni uno e mesi nove di reclusione ed C 7.500 di multa, ridotta per il rito

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Campísi,
affidando l’introdotto mezzo ad un unico articolato motivo che può sintetizzarsi nei
termini che seguono.
2.1. Nel proposto motivo convergono profili di nullità per vizi di motivazione e per
violazione di legge.
Il ricorrente denuncia invero come la Corte sia giunta all’affermazione di
responsabilità dell’imputato, sia pure per sussumibilità delle condotte contestate

compiutamente su diverse, pure adottabili, conclusioni.
I Giudici della gravata sentenza non avrebbero poi debitamente valorizzato la
condotta confessoria dell’imputato, come da questi osservata nel corso del reso
interrogatorio di garanzia, ed avrebbero fornito contraddittoriamente del fatto, pure
sussunto nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – per
qualità e quantità dello stupefacente -, una valutazione in termini di gravità tale da
risultare impeditiva del riconoscimento della concessione delle generiche.
La Corte di appello non avrebbe poi, ai fini del beneficio della sospensione
condizionale della pena, pur avendo ritenuto l’ipotesi lieve, adeguatamente valorizzato
la condotta collaborativa dell’imputato, che aveva permesso il ritrovamento di parte
della sostanza stupefacente agli operanti di polizia.
Detta condotta, predicativa anche di un distacco dall’ambiente delinquenziale,
avrebbe altresì consentito ai Giudici di appello di formulare, con valutazione
prognostica, un giudizio di mancata reiterazione, per il futuro, di ulteriori reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto dal ricorrente è manifestamente infondato per le doglianze
portate all’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la
responsabilità penale dell’imputato non pervenendo, si assume dal ricorrente, ad «una
diversa conclusione».
Il motivo, invero, non risulta portato tra i motivi articolati in grado di appello ed è
comunque non perspicuo, in alcun modo confrontandosi, lo stesso, con la
argomentazioni sul punto spese dalla Corte di appello.
Il ricorso, ancora, è infondato, per i profili che più squisitamente attengono al
trattamento sanzionatorio applicato, laddove per il primo si lamenta la mancata
valutazione, al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, della confessione
resa dall’imputato.
Per siffatta censura, invero, il ricorrente non tiene conto e non si confronta con le
motivazioni spese dalla Corte.

2

nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza dedurre

Sulle attenuanti generiche e sul beneficio della sospensione (artt. 62 bis e 163 cod.
pen.), la Corte territoriale, poi, con motivazione congrua, e quindi non censurabile in
questa sede, ha ritenuto la non concedibilità degli indicati benefici muovendo dai
precedenti dell’imputato e dalle modalità del fatto, senza che lo speso giudizio possa
peraltro dirsi in contraddizione logica – di contro a quanto dedotto dal ricorrente – con la
pure operata riqualificazione del fatto medesimo come di “lieve entità” (Sez. 6, n. 8995
del 09/02/2010, Shpani, nel rapporto tra attenuanti generiche ed attenuante speciale

Anche tale profilo del ricorso va ritenuto come infondatamente posto.

2. Piuttosto, la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta è stata emessa in
data 22.10.2013, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.l. 23.12.2013 n. 146,
convertito con modificazioni dalla legge 21.02.2014, n. 10, che, all’art. 2, ha
riqualificato il fatto di lieve entità quale autonomo titolo di reato, e non più quale
circostanza attenuante, destinata, come tale, a soggiacere al giudizio di bilanciamento.
La medesima Corte ha poi fatto applicazione di un trattamento sanzìonatorio
superato, quanto a cornice di pena, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui
alla sentenza del Giudice delle Leggi n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014
(pubblicata in G.U. 05.03.2014 n. 11).
Nella successione di leggi nel tempo, in applicazione della “lex mitior” (art. 2,
comma 4, cod. pen.), la Corte territoriale non ha potuto in particolare tenere conto
della sopravvenuta ridefinizione della cornice edittale dell’indicata ipotesi, come da d.l.
20.03.2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16.05.2014, n. 79 (Sez. 4,
n. 49754 del 24/10/2014, Fetriche; id., n. 50047 del 24/10/2014, Ferrante).
Costituendo infatti la ridefinizione del trattamento sanzionatorio una ricaduta della
declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Consulta n. 32 del 2014, degli
artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, modificativi della disciplina di cui
all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui detta sentenza ha segnato la
reintroduzione del previgente regime (legge Iervolino-Vassalli) e, per lo stesso, della
distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, siffatta distinzione, quale canone
più generale, deve guidare il giudice nella determinazione in concreto della pena.
La Corte territoriale, quindi, nell’esercizio dei poteri discrezionali alla stessa
attribuiti, provvederà a determinare il trattamento sanzionatoti° valorizzando, nella
natura di autonomo reato dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.r. n. 309 del 1990
e nella ridefinita cornice di pena (di. n. 36 del 2014 conv. in I. n. 79 del 2014), la
natura della sostanza detenuta (hashish).

del fatto di lieve entità).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA