Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49137 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49137 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUARINO FRANCESCO N. IL 30/06/1978
avverso la sentenza n. 39394/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
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lye/sentite le conclusioni del PG Dott. g uctua?sa,)

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Data Udienza: 22/11/2013

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1.

Francesco Guarino, insieme con i difensori, ha proposto ricorso

straordinario avverso la sentenza deliberata dalla Seconda sezione di questa Corte
suprema il 24.1.13 (dep. 29.3.13, n. 18763/13), con la quale era stato dichiarato
inammissibile l’originario ricorso per abnormità proposto nei confronti della

1.1 Premetteva che con tale sentenza il Tribunale avrebbe deliberato la
condanna di Guarino con una decisione predibattimentale, adottata, tra l’altro senza
alcuna richiesta sui punti della responsabilità e della pena da parte del pubblico
ministero, a seguito di una richiesta di mera deliberazione di istanza ex art. 129
c.p.p. presentata, appunto in via preliminare, dalla difesa dell’imputato. Trattandosi
di atto “insuscettibile di ogni inquadramento normativo”, era stato quindi proposto
ricorso avverso il solo dispositivo, per ottenerne la dichiarazione di abnormità.
Il ricorrente riepilogava le ragioni di ritenuta abnormità di quella sentenza di
merito: si trattava di fase predibattimentale insuscettibile di alcuna decisione di
condanna, non si era proceduto ad alcuna formale dichiarazione di apertura del
dibattimento ed invece la deliberazione era stata adottata con richiamo dell’art. 533
c.p.p., le parti non avevano formulato alcuna richiesta di prova (e gli stessi testi
erano stati allontanati per una successiva riconvocazione), vi sarebbe stato un
anomalo passaggio dalla fase predibattimentale a quella postdibattimentale con
arbitrario sacrificio delle garanzie difensive, non sarebbe stato consentito alle parti
di formulare le proprie conclusioni (in particolare al pubblico ministero quanto alla
responsabilità dell’imputato ed all’eventuale pena), il Tribunale non aveva né
dichiarato chiuso il dibattimento né indicato gli atti utilizzabili per la decisione.

1.2 La sentenza impugnata sarebbe incorsa in particolare in tre errori di
percezione (articolati in quattro deduzioni):

1.3.1 relativamente alla qualifica della sentenza emessa dal Tribunale di
Modica, ai mezzi di impugnazione esperibili ed alla supposta apertura della fase
dibattimentale nel giudizio di primo grado, perché l’argomentazione della
distinzione tra provvedimenti ex art. 469 (ricorribili) ed ex 129 (appellabili) non
avrebbe colto il dato che nel caso di specie era stata deliberata una sentenza di
condanna in assenza di precedenti richiesta del pubblico ministero e conclusioni
delle parti: in ciò sarebbe consistita l’abnormità asistematica del provvedimento. In

sentenza 13.7.2012 del Tribunale di Modica.

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altri termini, affrontando la tematica della distinzione tra le pronunce ex art. 469 ed
ex art. 129 c.p.p., la Corte avrebbe dimostrato di non aver percepito che la censura
di abnormità riguardava proprio la deliberazione di condanna al di fuori di ogni
schema sistematico (e senza dibattimento) e pertanto l’impossibilità di attivare
schemi di impugnazione afferenti l’art. 129;
1.3.2

relativamente alla supposta apertura e celebrazione della fase

dibattimentale, perché il dibattimento doveva considerarsi mai aperto, la richiesta

mai state formulate richieste di prove e conclusioni finali da alcuna delle parti.
Prova dell’errata percezione sul punto sarebbero i richiami nella deliberazione
impugnata ad una sentenza dibattimentale, all’esito di istruttoria dibattimentale,
alla stessa istruttoria dibattimentale e a richieste assolutorie della difesa e di
affermazione di responsabilità ed altresì di richieste finali (p.6), invece inesistenti
come da verbale allegato, la produzione documentale e l’acquisizione concordata
dell’intero fascicolo del pubblico ministero essendo avvenute solo in relazione alla
sollecitata pronuncia di immediato proscioglimento;
1.4 relativamente all’aver ritenuto che le parti avessero prestato il consenso

perché gli atti – appunto prodotti per la sola deliberazione ex 129 c.p.p. – fossero
utilizzati anche per deliberazioni diverse (rinunciando contestualmente all’esame dei
testi ed alla discussione finale), nonché, in particolare, all’argomentato esser
matura la causa per la decisione proprio in ragione della complessiva
documentazione acquisita ed all’esistenza di rispettive conclusioni per l’assoluzione
e per l’affermazione di responsabilità (ancorché senza conclusioni sulla pena). Dal
verbale di udienza risulterebbe invece pacifico che la documentazione probatoria
offerta e acquisita era limitata alla sola deliberazione ex art. 129 c.p.p., essendo
avvenuta prima ancora delle richieste probatorie, senza alcuna contestuale rinuncia
all’istruttoria dibattimentale (con esame dei testi indicati nel caso di rigetto della
sola richiesta specifica). In altri termini, dalla mera produzione di documentazione
ai limitati fini ex art. 129 c.p.p. solo un errore di percezione ha potuto condurre
all’affermazione che la causa era matura per la decisione ex art. 533 c.p.p.. Nessun
ulteriore comportamento concludente sintomatico di una rinuncia alla prova sarebbe
rinvenibile nel verbale di udienza;
1.5 relativamente alla mancata rilevazione d’ufficio delle nullità assolute

verificatesi in primo grado, vizio emergente dal testo del provvedimento impugnato.
A fronte delle plurime clamorose nullità

ex art. 178 lett. B e C c.p.p. che

caratterizzavano la sentenza del Tribunale di Modica, sotto i profili sia dell’iniziativa
del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale sia della difesa dell’imputato,

ex art. 129 c.p.p. essendo stata proposta in fase predibattimentale e non essendo

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la Corte di cassazione, che aveva dato atto della loro presenza escludendone la
rilevanza ad integrare abnormità, avrebbe dovuto deliberare d’ufficio in proposito.
Sul punto il ricorrente richiama

Sez.6, sent. 11030/2012 e Sez.5, sent.

39205/2008, argomentando che l’omessa corrispondente pronuncia nella sentenza
che decideva il ricorso originario potrebbe essere sollecitata con questo ricorso
straordinario.
1.6 L’inammissibilità dell’originario ricorso, giudicata dalla Seconda sezione

poggerebbe esclusivamente su “evidenti equivoci di fondo certamente qualificabili
come meri errori di percezione immediatamente riscontrabili con un attento
raffronto fra la decisione … e il verbale dell’udienza celebratasi dinanzi al Tribunale
di Modica”.
Lo strumento del ricorso ex art. 625 bis c.p.p. dovrebbe giudicarsi ammissibile
essendo il Guarino condannato e non essendo possibile alcun ulteriore mezzo di
gravame, dopo la deliberazione di inammissibilità della richiesta dichiarazione di
abnormità.

2. All’odierna udienza camerale la difesa ha evidenziato che il ricorso
originario era stato proposto nei confronti del mero dispositivo, comunicando che
era poi stato presentato tempestivo atto d’appello, dopo il deposito della sentenza.
E’ stata anche depositata tardiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L’odierno ricorso straordinario va dichiarato inammissibile perché proposto
fuori dei casi consentiti, nei termini che seguono.
Rispetto ai concorrenti profili di manifesta infondatezza (atteso che, in realtà,
la sentenza della Seconda sezione ha svolto un approfondito esame delle peculiarità
in fatto della vicenda, richiamando ripetutamente, sui diversi aspetti, proprio il
verbale di udienza e dando specifiche interpretazioni che escludono la
configurabilità di alcun errore di percezione, in quanto si risolvono in
apprezzamenti, eventualmente non condivisibili ma come tali non riconducibili alla
nozione di errore di fatto o materiale, così come è per la specifica valutazione che le
questioni di nullità fossero escluse dalla cognizione del ricorso per abnormità, per
come concretamente prospettato) è assorbente la mancanza della condizione di
‘condannato’.
Il ricorso per abnormità è stato proposto, con data 24.7.12, quindi avverso il
solo dispositivo della deliberazione; il riferito atto di appello è stato proposto solo

con conclusione contraria a quelle scritte argomentate dal procuratore generale,

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dopo il deposito della sentenza, corredata della motivazione, deposito avvenuto il
18.9.2012.
Si tratta pertanto di due impugnazioni distinte aventi per oggetto due atti
diversi: il solo dispositivo della deliberazione, nel primo caso, la sentenza con
motivazione, nel secondo (il che rende pure nella specie non pertinente la tematica
del concorso tra diversi atti di impugnazione avverso il medesimo atto).
E’ poi evidente che solo il deposito del provvedimento (nel nostro caso la

impugnazione della deliberazione, ex art. 585 c.p.p..
Orbene, la giudicata inammissibilità del ricorso per abnormità afferente il
dispositivo non ha alcuna influenza sulla ritualità dell’atto di appello afferente la
sentenza, in particolare dovendosi escludere alcuna preclusione all’esame di
quest’ultimo da parte del giudice competente per l’appello (che ha e mantiene
cognizione piena in ordine all’autonoma ritualità di quell’atto di impugnazione ed
alla eventuale fondatezza dei motivi in essa contenuti).
La pendenza dell’atto d’appello esclude pertanto l’attuale condizione di
‘condannato’ per il ricorrente, determinando per ciò solo la mancanza di
legittimazione del Guarino alla proponibilità di un ricorso straordinario ex art. 625
bis c.p.p..
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22.11.2013

sentenza con la motivazione) determina la decorrenza del termine finale per l’utile

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