Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49137 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49137 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIORI CARLO N. IL 22/09/1987
avverso la sentenza n. 1231/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LAURA SCALIA
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
1-4″,( r 01-(441f
che ha concluso per j(
pu/tAL-

P,trp,m,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

L2o _

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 20.01.2014, la Corte di appello di Catanzaro, in
parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data
03.02.2010 del Giudice per le indagini preliminari di Paola, previa riqualificazione dei
fatti contestati nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come
modificato dall’art. 2 d.l. 23.12.2013 n. 146, ha rideterminato la pena a carico di Carlo

penale responsabilità affermata dal Giudice di primo grado.
In esito a controllo effettuato, in data 01.08.2009, dai Carabinieri di Santa Maria del
Cedro sull’autovettura condotta dall’imputato, il quale si accompagnava nel mezzo ad
altri passeggeri, e dopo perquisizione personale, all’imputato è stato addebitato di
detenere illecitamente, al fine di spaccio ed in concorso con altri, complessivi gr. 47,
circa, di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Siffatta sostanza – che per la quantità del principio attivo contenuta (pari a mg.
1.271,09, con n. 51 dosi ricavabili) risultava essere superiore ai valori soglia fissati con
il decreto del Ministero della Salute in data 11.04.2006 – era stata rinvenuta in parte in
due involucri, del peso rispettivamente di gr. 1,5 e 4,2 circa.
Di detti involucri altro concorrente, la cui posizione era stata definita con sentenza
di improcedibilità, cercava di disfarsi alla vista degli operanti lanciando i primi dal
finestrino dell’autovettura.
Quanto poi alla restante sostanza, la stessa veniva rinvenuta in altro involucro
opportunamente occultato dal Migliori negli slip che egli indossava.
Il rinvenimento, poi, da parte degli operanti, nel medesimo contesto, di banconote
di piccolo taglio pari ad euro 1.410,00, avrebbe integrato la fattispecie, confermata
dalla Corte di appello, di detenzione destinata ad un uso non esclusivamente personale,
il tutto per fatti commessi in Grisolia, in data 01.08.2009, con la recidiva specifica,
reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la difesa del
Migliori affidando l’introdotto mezzo a due motivi, che possono sintetizzarsi nei termini
che seguono.
2.1. Con il primo articolato motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale
e processuale, anche in relazione alle norme disciplinanti il governo della prova, nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione.
La Corte di appello avrebbe infatti ritenuto, incorrendo in errore metodologico, che
la documentazione relativa allo stato di tossicodipendenza, coincidente per il profilo
temporale con i fatti in contestazione e prodotta dalla difesa in sede di rinnovazione

1

Migliori in due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, confermata per il resto la

dell’istruzione dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.), non avrebbe deposto per l’uso
esclusivamente personale della sostanza stupefacente.
In tal modo, denuncia la difesa del Migliori, la Corte territoriale sarebbe altresì
incorsa in vizio di motivazione e ciò nel raffronto con la sentenza di primo grado
laddove questa aveva invece, e proprio, valorizzato la mancata dimostrazione della
condizione di tossicodipendenza dell’imputato, come elemento positivamente diretto a
riscontrare l’affermazione della penale responsabilità dello stesso.

violazione di legge sostanziale e processuale.
La Corte di appello di Catanzaro avrebbe infatti applicato all’imputato, previa
riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309 del 1990, come autonomo titolo di reato, giusta art. 2 del dì n. 146 del 2013,
convertito nella legge n. 10 del 2014, ma non avrebbe poi rivalutato lo stesso a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12.02.2014.
Quest’ultima, dichiarando l’illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272
del 2005, ha invero determinato una reviviscenza delle previgenti fattispecie delittuose
e delle relative tabelle, che prevedevano un diverso trattamento sanzionatorío per
condotte illecite aventi ad oggetto cd. “droghe pesanti” e “droghe leggere”.
Per l’indicato motivo la parte quindi lamenta la mancata applicazione della
reviviscente cornice edittale del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit. (da sei mesi a quattro
anni) e, quindi, di un trattamento sanzionatorio che, in esito alla declaratoria di
illegittimità costituzionale, differenzi tra droghe “leggere” e “pesanti”.
3. Con l’ulteriore motivo, la difesa del Migliori contesta vizi di motivazione per
manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale frapposto diniego alla concessione
delle attenuanti generiche, disattendendo gli esiti della produzione documentale
acquisita con i motivi aggiunti, e comunque per aver valutato come grave il fatto
contestato nonostante l’operata riqualificazione dello stesso nell’ambito dell’ipotesi di
lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1.

La Corte di appello ha infatti congruamente argomentato anche sull’uso non

personale della sostanza stupefacente radicando pienamente la prova non solo
sul superamento della quantità massima detenibile, ma anche sulle modalità della
condotta e quindi sul contesto in cui la sostanza è stata rinvenuta anche per le
particolari modalità di occultamento osservate dall’imputato, ragionevolmente
motivando sull’ incapienza patrimoniale dell’imputato nel raffronto tra la stessa e la
riscontrata disponibilità di denaro in capo al prevenuto in occasione dei fatti contestati.

2

Con il medesimo motivo, la difesa fa valere ulteriori vizi di motivazione e per

Dell’uso personale della sostanza la Corte ha poi, con motivazione pienamente
rispettosa dei canoni di logicità e come tale non sindacabile in questa sede,
congruamente svilito il rilievo dello stato di tossicodipendenza e ciò nel raffronto dello
stesso con il dato obiettivo della deperibilità nel tempo della sostanza e della incapacità
economica del Migliori.
Può dirsi, quindi, per ì vagliati contenuti, che i Giudici di secondo grado abbiano
fatto applicazione del principio affermato da questa Corte per il quale, il mero

309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso
non personale, dovendo il Giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori
parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le
altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale
della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n.
12146 del 12/02/2009, Delugan).

1.2. Ancora sul primo motivo, fondato è poi l’ulteriore profilo fatto valere dalla
difesa.
La Corte di appello con l’impugnata sentenza, pronunciata in data 20.01.2014, ha
fatto applicazione di un trattamento sanzionatorio obiettivamente superato, per
l’individuata cornice edittale, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza del Giudice delle Leggi n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014 (pubblicata
nella G.U. del 05.03.2014 n. 11).
La sentenza impugnata ha correttamente riqualificato il fatto di lieve entità quale
autonomo titolo di reato, giusta l’art. 2 d.l. 23.12.2013 n. 146, convertito con
modificazioni dalla legge 21.02.2014, n. 10, e non più quale circostanza attenuante destinata, come tale, a soggiacere al giudizio di bilanciamento, già operato dal
Tribunale in primo grado, con le contestate aggravati e con la recidiva.
La sentenza della Corte di appello, deliberata il 20.01.2014, però, nell’ulteriore
successione di leggi nel tempo, in applicazione della “lex mitior” (art. 2, comma 4, cod.
pen.), non ha potuto tener conto della sopravvenuta ridefinizione della cornice edittale
dell’indicata ipotesi, come da d.l. 20.03.2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 16.05.2014, n. 79 (Sez. 4, n. 49754 del 24/10/2014, Fetriche; id., n. 50047 del
24/10/2014, Ferrante).
La ridefinizione del trattamento sanzionatorio rappresenta una ricaduta della
declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sentenza della Corte delle leggi n. 32 del
2014, degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005 modificativi della disciplina
di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui detta sentenza ha segnato la
reintroduzione del previgente regime (legge Iervolino-Vassalli) e, per quest’ultimo,
della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.
3
1

superamento del dato ponderale di cui all’art. 73-bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.

Siffatta distinzione, pertanto, quale più generale canone, deve guidare il giudice
nella determinazione, in concreto, della pena.
La Corte territoriale, nell’esercizio dei poteri discrezionali alla stessa attribuiti,
provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio valorizzando, nella ridefinita
cornice di pena, la natura della sostanza detenuta (hashish) dall’imputato.

2.

Quanto all’ulteriore motivo di ricorso, lo stesso è infondato.

questa sede, ha ritenuto la non concedibilità delle attenuanti generiche muovendo dai
precedenti dell’imputato, senza, in ciò, che lo speso giudizio possa dirsi in intima
contraddizione logica con la pure operata riqualificazione del fatto come di “lieve entità”
(Sez. 6, n. 8995 del 09/02/2010, Shpani, nel rapporto tra attenuanti generiche e
l’allora ritenuta attenuante speciale del fatto di lieve entità).

3.

La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla pena e

rinviata alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La Corte territoriale, infatti, con motivazione congrua, e quindi non censurabile in

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