Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49134 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49134 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERENZIO LUIGI N. IL 17/02/1973
avverso il decreto n. 20/2014 CORI E APPELLO di ROMA, del
18/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso v .;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Terenzio Luigi propone ricorso per cassazione contro il decreto del 18
dicembre 2014 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato il
decreto del tribunale di Frosinone del 9 dicembre 2013, che aveva
disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione patrimoniale
della confisca di conti correnti, beni ed aziende.

agli atti della procedura, datata 24 novembre 2014, in quanto non
acquisita nel contraddittorio delle parti, tanto che la Corte di appello
non ha dato atto dell’avvenuta acquisizione al fascicolo probatorio.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 4,
comma 11, della legge 1423 del 1956, in relazione all’articolo 2-ter,
comma 6, con riferimento alla imprescindibilità della perimetrazione
cronologica e cioè della correlazione temporale tra l’epoca
dell’acquisto del bene da sottoporre a confisca e la manifestazione di
pericolosità (riferibile, secondo il ricorrente, al periodo 23 novembre
2009-31 dicembre 2011).
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 4,
comma 11, della legge 1423 del 1956, in relazione all’articolo 2-ter,
commi 2 e 6, sostenendo che il decreto impugnato si caratterizza
anche per il travisamento delle risultanze presenti nel fascicolo
probatorio con riferimento all’immobile di Lugano intestato alla
moglie Coralla Rea.
5. Il procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor Gaeta,
ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Con memoria depositata il 30.10.2015, il difensore di terenzio Luigi
ha proposto note di replica alle conclusioni del P.G., insistendo per la
non fungibilità di pericolosità sociale qualificata e comune e per la
necessità di correlazione temporale tra la manifestazione della
pericolosità e l’epoca di acquisto dei beni da confiscare. Deduce,
inoltre, la violazione del diritto intertemporale con riferimento al
codice antimafia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

2. Con un primo motivo di ricorso si contesta la utilizzabilità della nota,

1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, per giurisprudenza
consolidata, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione
è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il
vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora
se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del
27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256263); nel caso di specie, il
decreto è motivato in modo approfondito, congruo ed immune da vizi
logici di sorta e ciò comporta l’inammissibilità nei motivi laddove, pur

merito relative alle opzioni interpretative del materiale probatorio.
2. Ciò premesso, si rileva che il primo motivo di ricorso è infondato;
indipendentemente dalla questione in diritto prospettata nel ricorso
(e cioè se debba ritenersi violato il principio del contraddittorio nei
procedimenti camerali nel caso in cui sia utilizzata documentazione la
cui acquisizione non risulti dai verbali di causa), risulta tranchant la
considerazione della non decisività della prova. Non solo il ricorrente
omette di argomentare in modo specifico sulla decisività del
documento, ma è la stessa Corte ad effettuare un’implicita prova di
resistenza, laddove afferma che, anche a non tener conto del
predetto documento, la decisione non ne verrebbe comunque
scalfita; ciò risulta nella parte del provvedimento in cui la Corte
afferma che, anche prescindendo dal profilo di copertura e ritenendo
che il Terenzio fosse realmente alle dipendenze della società, i suoi
introiti non risultavano comunque coerenti con l’acquisto del lussuoso
appartamento elvetico, tanto più che la prima mensilità percepita era
successiva all’acquisto stesso.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia una violazione di legge
con riferimento alla correlazione temporale tra acquisto del bene e
manifestazione della pericolosità sociale. Sul punto, vanno condivise le
osservazioni del Procuratore generale laddove osserva che una
pericolosità sociale pacificamente alimentata da condotte criminose
riverbera necessariamente, almeno fino a prova contraria, i suoi effetti
sulle acquisizioni patrimoniali immediatamente successive. Né risulta,
d’altronde, che le successive acquisizioni siano il frutto di un’attività
assolutamente lecita e la conseguenza di una conversione dello stile di
vita del prevenuto. Dal provvedimento impugnato risulta esattamente il
contrario e cioè che l’attività illecita e continuata a cavallo degli anni
2010-2011 e che le sproporzioni tra la capacità reddituale e le spese

2

rubricati quali violazioni di legge, contengono in realtà censure di

sostenute dal Terenzio non sono venute meno nel periodo successivo.
Tali considerazioni, in ogni caso, attengono a profili fattuali che, una
volta ritenuti dal giudice di merito, non possono essere rimessi in
discussione con il ricorso per cassazione, se non in presenza di una
motivazione meramente apparente o del tutto inesistente, circostanza
che non ricorre certo nel caso di specie.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato; il trasferimento della
residenza nella confederazione elvetica dal 2009 non esclude, specie in

operazioni finanziarie sul territorio nazionale; in ogni caso, tutte le
questioni relative all’operazione immobiliare ed alle sproporzioni
reddituali sono questioni in fatto che, proposte formalmente come
violazione di legge, costituiscono invero censure della motivazione e
come tali sono, secondo la giurisprudenza riportata in premessa,
inammissibili contro i provvedimenti di confisca patrimoniale.
5. Quanto alle note di replica, le prime due censure non possono
essere accolte per i motivi già esposti, mentre la terza costituisce
un’eccezione non sollevata in precedenza e dunque tardiva, configurando
motivo totalmente nuovo.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 11/11/2015

presenza di indici oggettivi di segno contrario, che siano continuate le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA