Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49130 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49130 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPIRITOSO GIUSEPPE, nato il 16/11/1956
avverso l ‘ordinanza n. 124/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 06/03/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha chiesto annullarsi l ‘ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame sul punto.

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Data Udienza: 16/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 marzo 2012, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
rigettato il reclamo proposto da Giuseppe Spiritoso, detenuto presso la Casa di
reclusione di Secondigliano in forza del provvedimento di cumulo del 2 marzo
2010 della Procura Generale di Bari, avverso l’ordinanza del 6 dicembre 2011 del
Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato

maturati dal 5 aprile 2003 al 5 aprile 2011.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:

la nota della DDA di Bari del 30 maggio 2011, richiamata nel

provvedimento impugnato, si era espressa in termini di certezza e di attualità in
merito all’appartenenza del reclamante al clan Sinesi-Trisciuoglio, anche con
riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
– le dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia non potevano essere
ritenute vincolanti per il giudice, che doveva vagliarle criticamente prima di
affermare l’attualità dei collegamenti del reclamante nel contesto associativo;
– tuttavia, tali dichiarazioni non erano “legittimamente revocabili in dubbio”,
avuto riguardo al segreto istruttorio, ostativo alla piena rivelazione delle
circostanze fattuali, e alla carenza di competenza e di strumenti della
magistratura di sorveglianza per svolgere indagini parallele circa l’attualità dei
collegamenti;
– ritenuta, pertanto, provata l’attualità dei rappresentati collegamenti, la
partecipazione all’opera rieducativa era da considerare solo formale e non
fondata su concreta ed effettiva volontà di recupero.

2. Avverso detta ordinanza Giuseppe Spiritoso ha proposto due ricorsi per
cassazione.
2.1. Con il primo ricorso, presentato per mezzo dell’avv. Aricò, il ricorrente
chiede l’annullamento dell’ordinanza sulla base di unico motivo, con il quale
deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli
artt. 4-bis e 54 Ord. Pen., nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e
mancanza della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto apoditticamente l’attualità dei
suoi collegamenti con il clan capeggiato da Sinesi Roberto e Trisciuoglio Federico
e il suo ruolo di rilievo nella organizzazione di stampo mafioso denominata
“Società”, basandosi sulla nota della DDA di Bari del 30 maggio 2011 e su quella
della Squadra Mobile di Foggia, non sottoposte ad alcun vaglio critico in
contrasto con tutti i principi in materia e in presenza di circostanze di fatto
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l’istanza di liberazione anticipata avanzata dallo stesso in relazione ai semestri

inoppugnabili e note, quali il suo lungo stato di detenzione e il suo
comportamento carcerario.
Peraltro, ad avviso del ricorrente, i collegamenti con la criminalità richiedono
dettagliate informazioni e la specificazione dei dati fattuali su cui si fondano per
consentire alla parte privata una concreta possibilità di difesa e al giudice idonei
elementi di valutazione, mentre il Tribunale, che pur ha condiviso tali principi, ha
contraddittoriamente concluso per una sorta di presunzione di attualità dei
collegamenti, che ha ritenuto da sola giustificare il rigetto della richiesta, senza

condanna inflitta a esso ricorrente per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990.
2.2. Con il secondo ricorso, presentato personalmente, il ricorrente chiede
l’annullamento dell’ordinanza sulla base di unico motivo, con il quale deduce
erronea applicazione dell’art. 4-bis, ultimo comma, Ord. Pen. con riferimento
all’art. 54 Ord. Pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, l’attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata, segnalata dal procuratore nazionale ovvero dal procuratore
distrettuale antimafia, che pur deve fondarsi su dettagliati elementi e valutazioni,
non può essere vincolante per il giudice, che deve controllarla quanto
all’apprezzamento dei dati fattuali esposti e quanto al giudizio di attualità degli
indicati collegamenti e, se non può svolgere attività parallele di indagini, deve
risalire agli elementi che la sostengono.
Nella specie, invece, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha fondato la sua
decisione sulle affermazioni della Procura antimafia, riferite a circostanze non
riscontrate né dai fatti antecedenti alla sua detenzione né da pendenze
successive alla nota del 30 maggio 2011 della stessa Procura, e non ha offerto
alcuna motivazione in ordine alle ragioni della concessione della liberazione
anticipata in suo favore da parte del Magistrato di sorveglianza con riguardo al
semestre dal 5 aprile al 5 ottobre 2011, dopo il rigetto della richiesta con
riferimento a sedici semestri.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato diffusa
requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata per la fondatezza della censura di mancanza e contraddittorietà della
motivazione.

4. Il 19 aprile 2013 è pervenuta memoria difensiva nell’interesse del
ricorrente, con la quale, richiamate le deduzioni già svolte, si è depositata
l’ordinanza del 25 gennaio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere di concessione della liberazione anticipata per i semestri 5 ottobre
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neppure considerare la previsione dell’art. 4-bis Ord. Pen. in relazione alla

2011 – 5 ottobre 2012 a conferma della irragionevolezza del diniego per i periodi
precedenti, in mancanza di fatti nuovi modificativi della situazione pregressa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le ragioni poste a fondamento dei ricorsi proposti da Giuseppe Spiritoso,
richiamate con la memoria difensiva, sono fondate.

ritiene che la preclusione introdotta dall’art. 4-bis, comma 3-bis, legge 26 luglio
1975, n. 354, alla cui stregua le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, e fra esse la liberazione anticipata, non possono essere concesse a chi
si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il procuratore nazionale o distrettuale
antimafia abbia comunicato, d’iniziativa o su segnalazione del competente
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblico, l’attualità dei
collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, presuppone che
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto
e che possa, cioè, ritenersi, sulla base di specifici elementi sintomatici, una
perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare – a
prescindere dall’entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato
commesso, purché si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure
alternative sia ai benefici penitenziari premiali. Si ritiene, pertanto, che anche la
valutazione espressa dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che deve
fondarsi su dettagliati, e non generici, elementi, non sia vincolante per il giudice,
che deve sottoporla a controllo sia in ordine all’apprezzamento dei dati fattuali
esposti sia in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata,
avendo riguardo agli ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (tra le
altre, Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009, dep. 29/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843;
Sez. 1, n. 11661 del 27/02/2008, dep. 14/03/2008, Gagliardi, Rv. 239719; Sez.
1, n. 143 del 13/01/1994, dep. 09/02/1994, Ricciardi, Rv. 196392).

3. Nella specie, l’ordinanza impugnata si è adeguata parzialmente a tali
principi, condivisi dal Collegio.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, è partito dal corretto rilievo preliminare
della non vincolatività della valutazione della procura antimafia per il giudice, cui
è demandato di vagliarla criticamente prima di trarne il convincimento circa
l’attualità dei collegamenti, da essa espressa, del condannato con la criminalità
organizzata.
Nel suo percorso argomentativo, tuttavia, il Tribunale, che ha richiamato i
dati fattuali tratti dalle note informative poste a fondamento del decreto di
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2. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento che

rigetto del Magistrato di sorveglianza, che ha confermato, ha valorizzato la
indicazione dalle stesse emergente della certa e attuale appartenenza del
ricorrente al clan Sinesi-Trisciuoglio, confortata nella sua persistenza, nonostante
il lungo periodo di detenzione, come segnalato dalla Squadra Mobile di Foggia,
dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e ha rappresentato – sulla base
del duplice riferimento al segreto istruttorio, preclusivo della rivelazione
completa delle emergenze fattuali delle indagini in corso, e alla carenza di
competenza e di strumenti della magistratura di sorveglianza a svolgere indagini

dubbio” la indicata affermata appartenenza associativa del ricorrente e che era,
per l’effetto, provata l’attualità dei suoi collegamenti con la criminalità
organizzata.
3.1. Tali valutazioni, pur ispirate al principio non contestabile, e che va
riaffermato, che lo stato di detenzione carceraria non comporta di per sé la
cessazione della permanenza del vincolo associativo, e le conclusioni, cui il
Tribunale è pervenuto circa il carattere formale della partecipazione all’opera
rieducativa del ricorrente, in atto collegato con gli altri sodali e loro punto di
riferimento, sono incoerenti e manchevoli.
3.2. L’affermazione che nell’ampio periodo oggetto di valutazione,
corrispondente ai semestri maturati dal 5 aprile 2003 al 5 aprile 2011, il
ricorrente abbia mantenuto contatti con la criminalità organizzata è, infatti,
sostenuta solo dai riferimenti contenuti nella nota della Direzione distrettuale di
Bari, espressamente indicati come non pienamente esplicativi di circostanze di
fatto, genericamente dedotte alla pari delle indagini in corso, e come non
suscettibili di indagini, nella diversa e non competente sede della sorveglianza,
per verificare l’attualità da dimostrarsi, ed è affidata al mero rilievo, che si
traduce in una petizione di principio che doveva al contrario essere vagliata
criticamente, della certezza e attualità dei contatti perché desunti dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
In tal modo, il Tribunale, che neppure ha argomentato in merito alla verifica
e alla collocazione temporale dei dati di fatto, richiamati dagli organismi
giudiziari specializzati in materia di criminalità organizzata, e in ordine alla loro
connessione a indagini pendenti e al loro riferimento al ricorrente e al suo stato
detentivo, non ha proceduto alla rappresentazione e analisi di elementi concreti e
specifici circa la effettiva attualità dei collegamenti del ricorrente con la
criminalità organizzata, il percorso rieducativo condotto dallo stesso nel periodo
di osservazione e la meritevolezza, anche parziale, del beneficio penitenziario
premiale, anche in rapporto alla rappresentata sua concessione per successivo
periodo.

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parallele a quelle degli inquirenti – che non era “legittimamente revocabile in

4. Il provvedimento impugnato, che non ha fornito adeguata e coerente
giustificazione delle ragioni della decisione, va di conseguenza annullato con
rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari, che procederà a nuovo esame tenendo
presenti i rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di

Così deciso in Roma il 16 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sorveglianza di Napoli.

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