Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49130 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49130 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Iacullo Mario, nato a Ricigliano il 26/04/1952
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 25/09/2014
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, in ordine alle statuizioni civili;
udito, per le parti civili Freda Giuseppina e Lepore Gerardo, l’Avv. Maura De
Angelis, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell’imputato

RITENUTO IN FATTO
Mario Iacullo ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante – in riforma della sentenza emessa nei suoi confronti, in data
13/12/2011, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli – la
declaratoria di prescrizione di un reato di falso a lui addebitato: i fatti riguardano
l’apposizione della falsa firma di Gerardo Lepore su una relazione inerente il

Data Udienza: 12/11/2015

..
conto finale e l’accertamento di regolare conclusione di lavori edili che lo Iacullo
aveva commissionato alla ditta dello stesso Lepore.
Con l’odierno ricorso, l’imputato lamenta inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, nonché carenza di motivazione della sentenza
impugnata.
La Corte territoriale, infatti, non avrebbe comunque esaminato la specifica
doglianza formulata in sede di motivi di gravame, secondo cui il decreto di
citazione per il giudizio di primo grado non risultava essere mai stato notificato

136); ne derivava l’irritualità del ricorso alla procedura

ex art. 161, comma 4,

del codice di rito.
Inoltre, i giudici di appello non si sarebbero pronunciati sulla censura
difensiva afferente la mancanza, nell’anzidetto decreto di citazione, dei requisiti
previsti dall’art. 552, comma 1, lett. da c) ad f) dello stesso codice, e – pure
avendo dichiarato l’estinzione del reato in rubrica per sopravvenuta prescrizione
– non avrebbero tenuto conto che la causa estintiva era venuta a maturare
ancor prima della sentenza del Tribunale, con la conseguente necessità di
annullarne anche le statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti appresso evidenziati.
1.1 Il decreto di citazione dinanzi al Tribunale, comunque contenente gli
elementi prescritti dalla legge processuale a pena di nullità, fu ritualmente
notificato allo Iacullo presso il difensore: egli, in vero, aveva eletto domicilio
presso la propria abitazione di residenza con atto del 21/05/2007, ma – già il
successivo 27 giugno, rendendo interrogatorio – aveva indicato un nuovo
domicilio presso il quale ricevere le notificazioni e gli avvisi di legge (in San
Gregorio Magno, Via Provinciale Nuova s.n.c.). Non risultando rintracciabile
presso tale recapito, lo Iacullo ricevette l’atto di esercizio dell’azione penale ai
sensi del già ricordato art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza alcuna
possibilità di reviviscenza del domicilio iniziale, quand’anche coincidente con la
residenza anagrafica.
1.2 Deve però rilevarsi che la prescrizione del reato contestato allo Iacullo
ebbe a perfezionarsi anteriormente alla sentenza di primo grado.
Il falso de quo si assume infatti commesso il 09/04/2004, con termini
massimi di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi; nel corso del giudizio svoltosi
dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, si verificò soltanto
una causa di sospensione, per impedimento del difensore (impegnato

2

allo Iacullo presso il domicilio da lui eletto (in Battipaglia, Via De Crescenzo

ft.

contestualmente come Giudice di pace, in altra sede), in occasione dell’udienza
del 17/02/2011. Il rinvio fu disposto al 30/06/2011, con espressa attestazione
a verbale che i termini di prescrizione avrebbero dovuto intendersi sospesi per
tutto il periodo: in tal senso, infatti, appare motivata la sentenza di primo grado,
che escluse si fosse maturata la causa estintiva de qua proprio in ragione di una
«interruzione» (rectius, sospensione) «del decorso della prescrizione della durata
di 4 mesi e 13 giorni».
Tuttavia, va ricordato che nei casi di impedimento a presenziare (da parte

sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non
può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui
all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251» (v. Cass., Sez. IV, n. 10926 del 18/12/2013, La
China, Rv 258618): non altrettanto è a dirsi nei casi di rinvio su semplice
richiesta della difesa, non fondata su ragioni di impedimento, ovvero per
adesione del difensore ad astensioni collettive di categoria, che comportano questi, sì – «la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo
necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il
recupero dell’ordinario svolgersi del processo» (Cass., Sez. IV, n. 10621 del
29/01/2013, M., Rv 256067).
Ergo, aggiungendo 61 giorni ai termini massimi di prescrizione sopra
ricordati, si perviene al 09/12/2011, quattro giorni prima della emissione della
sentenza di primo grado. Il Tribunale, contrariamente alle statuizioni ivi assunte,
avrebbe dovuto prendere atto della causa estintiva e non pronunciarsi sulla
domanda proposta a fini civilistici; a seguito della successiva impugnazione, che
in parte qua avrebbe meritato accoglimento, la Corte di appello avrebbe dovuto
– nel dichiarare la prescrizione del reato in rubrica – annullare la decisione di
primo grado anche agli effetti civili.
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso il 12/11/2015.

del difensore o dell’imputato) «l’udienza non può essere rinviata oltre il

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