Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49129 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49129 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Grigoli Giuseppe, nato a Castelvetrano il 04/09/1949
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 20/11/2014

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Giuseppe Grigoli propone ricorso per cassazione avverso la
pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza di condanna
emessa il 01/03/2013 dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di
Castelvetrano, nei confronti del suo assistito; il Grigoli è stato ritenuto
responsabile di un reato ex art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato in
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che un manufatto, per il quale

Data Udienza: 12/11/2015

aveva richiesto il rilascio di sanatoria edilizia, era stato realizzato nei primi mesi
del 1976.
La difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata, giacché l’accusa a carico del ricorrente si fonda sulle risultanze di
una perizia che aveva confrontato un rilievo eseguito nel 1978 mediante
aerofotogrammetria con il file grafico relativo allo strumento urbanistico vigente
nel comune di Castelvetrano: da tale riscontro, che aveva portato alla
conclusione della attendibilità della foto aerea, emergeva che in quell’anno il

difensore del Grigoli obietta che lo sviluppo grafico del P.R.G. non riproduceva
affatto lo stato dei luoghi effettivo, bensì l’assetto del territorio come avrebbe
dovuto risultare nel caso di interventi edilizi realizzati in conformità a quello
strumento: a tale osservazione, formulata già in sede di motivi di appello, il
giudice del gravame non avrebbe dedicato alcuna analisi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per tardività.
1.1 La sentenza venne infatti emessa il 20/11/2014, e fu depositata cinque
giorni più tardi; la Corte territoriale non si era assegnata alcun termine ulteriore
rispetto a quello ordinario.
Al Grigoli, detenuto per altra causa all’atto del giudizio di appello ed
espressamente rinunciante a comparire, non spettava peraltro alcun avviso
ulteriore, né la notifica di estratto contumaciale (incombenze che, infatti, non
vennero curate). Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la condizione
dell’imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a
comparire non è assimilabile a quella dell’imputato contumace e, pertanto, allo
stesso non è dovuta la notifica dell’estratto contumaciale di sentenza» (Cass.,
Sez. VII, n. 9461 del 25/11/2014, Sibilio, Rv 262853; v. altresì, nello stesso
senso, Cass., Sez. I, n. 16919 del 09/01/2009, Del Tosto).
Ne deriva che il ricorso avrebbe dovuto essere formalizzato entro trenta
giorni dalla scadenza dei quindici giorni previsti ex lege per il deposito della
motivazione della pronuncia, vale a dire non oltre il 04/01/2015; tuttavia,
dall’esame degli atti emerge che l’atto di impugnazione venne spedito a mezzo
posta solo 1’08/01/2015, data che si legge nel timbro apposto sul piego
raccomandato.
1.2 In ogni caso, il ricorso si sarebbe palesato inammissibile anche in
ragione della manifesta infondatezza e genericità delle doglianze proposte. La
difesa, infatti, senza confrontarsi con le argomentazioni esposte dai giudici di

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fabbricato oggetto della richiesta di sanatoria non esisteva ancora. Tuttavia, il

merito per confutare una tesi già dedotta, insiste nel ribadire l’assunto della
inaffidabilità dell’aerofotogrammetria del 1978, che si fondava – come emerge
dalla lettura della sentenza di primo grado – sul dato della non visibilità, in quei
rilievi, di altri manufatti che certamente erano stati realizzati tre anni prima, e la
cui esistenza era documentata da un aerofotogramma precedente. A tale
riguardo, il Tribunale aveva congruamente e logicamente obiettato che nulla era
dato sapere sulle vicende che, dopo il 1975, potevano avere interessato i
fabbricati non più visibili, per poi sottolineare – ma con evidente valenza, a quel
come lo stato dei luoghi documentato

nel 1978 risultasse corrispondente alle previsioni del Piano Regolatore Generale.
Ergo, da un lato la prova dell’attendibilità dell’aerofotogramma del 1978 era già
stata raggiunta prima di quella comparazione (o, quanto meno, non era stata
revocata in dubbio dalle allegazioni difensive); dall’altro, era pacifico che il file
grafico relativo allo strumento urbanistico non si limitasse a riprodurre il “dover
essere” dell’assetto del territorio, proprio perché la comparazione effettuata
aveva riguardato anche le risultanze su un manufatto certamente abusivo, tanto
da esserne stata richiesta la sanatoria.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/11/2015.

punto, di argomento ad abundantiam –

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