Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49127 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49127 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Nuzzo Antonio, nato a Santa Maria a Vico il
4.2.1964;
avverso l’ordinanza emessa il 16 marzo 2013 dal Gip del tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
udita nella camera di consiglio del 13 novembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede
l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Con ordinanza 16 marzo 2013 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere convalidò il provvedimento emesso il
15.3.2013 dal questore di Caserta, che imponeva a Nuzzo Antonio l’obbligo di
presentarsi negli uffici di polizia durante tutte le partite di calcio indicate in detto provvedimento (e neppure specificate nell’ordinanza di convalida del Gip)
per la durata ivi indicata (ed anch’essa nemmeno specificata nell’ordinanza di
convalida).
L’intimato, a mezzo dell’avv. Claudio Sgambato, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, e del
diritto di difesa, in quanto non è stato concesso il termine minimo per difendersi
prima della convalida;
2) totale mancanza di motivazione sui presupposti di applicazione del
provvedimento, sulla pericolosità del soggetto interessato, e sulla necessità ed
urgenza di imporre l’obbligo di presentazione oltre al divieto di accesso.
Motivi della decisione

Data Udienza: 13/11/2013

Preliminarmente deve osservarsi che è inammissibile per carenza di legittimazione, l’istanza di rinuncia al ricorso presentata non personalmente
dall’interessato, ma dal difensore avv. Claudio Sgambato, che non risulta munito do specifica procura speciale.
Nel merito, entrambi i motivi di ricorso sono fondati, in quanto effettivamente l’ordinanza impugnata è totalmente priva, in violazione anche dell’art. 13
Cost., di qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l’imposizione del provvedimento gravemente limitativo della libertà personale,
ed in particolare sulla condotta addebitata, sulla pericolosità del soggetto, sulla
necessità ed urgenza di imporre l’obbligo di presentazione oltre al divieto di accesso.
E’ tuttavia assorbente il primo motivo.
Nella specie, infatti, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata, il
provvedimento del questore è stato notificato all’interessato il giorno 15 marzo
2013 ed è stato convalidato dal Gip con ordinanza emessa il 16 marzo 2013,
senza specificazione dell’ora.
La delibazione della convalida è intervenuta pertanto prima della scadenza
del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, con conseguente violazione del diritto di difesa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 144 del 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge 401/1989 (come modificato dalla 1. 45/1995) nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per
le indagini preliminari. La Corte ha con tale decisione sottolineato l’esigenza di
assicurare all’interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, chiarendo che «detta facoltà dovrà evidentemente essere
esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge». Questo principio è stato
recepito nel comma 2 bis dell’art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (modificato
dalla 1. 377/2001) che ha previsto che nella notifica del provvedimento del
questore sia inserito l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare memorie e
deduzioni al giudice competente per la convalida.
E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che al fine di rendere
concreto il diritto di difesa, riconosciuto all’interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in
un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come
termine «ad quem», non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a
quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida e,
cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio
affermato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto che l’interessato, qualora la
convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento,
si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è quindi ormai consolidata
nel ritenere adeguato il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento im-

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-3 positivo (ex plurimis, Sez. I, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. III,
6.2.2007, n. 11467, Penino, m. 235957; Sez. III, 15.4.2008, n. 26136, Senatore,
m. 240533; Sez. III, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).
Nella specie tale termine non è stato rispettato perché il provvedimento del
questore è stato convalidato prima che fosse trascorso il periodo di tempo minimo di 48 ore dalla notifica all’interessato, indicato dalla giurisprudenza come
necessario per permettere l’esplicazione del diritto di difesa e della facoltà di
presentazione di memorie e deduzioni.
Ne consegue che l’ordinanza è affetta da nullità di ordine generale ex art.
178, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa (Sez. III,
6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).
Il Procuratore generale nella sua pregevole requisitoria scritta ha sostenuto
che l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio al giudice a
quo per nuovo giudizio.
Il Collegio, a questo proposito, ricorda che sulla detta questione (annullamento con rinvio o senza rinvio) la giurisprudenza, dopo qualche iniziale incertezza, si è negli ultimi anni finalmente consolidata, con l’adesione ormai unanime alla tesi secondo cui, nel caso di mancato rispetto del termine di 48 ore
dalla notifica, è assente un presupposto legittimante lo stesso passaggio
all’esame del merito del provvedimento, il quale quindi non risulta validamente
intrapreso dal giudice nei termini di legge, con la conseguente necessità di un
annullamento senza rinvio. Ed invero, se il provvedimento di convalida «risulti
inficiato da vizi che avrebbero precluso in radice il valido passaggio all’esame
del merito da parte del GIP, la loro rilevazione, facendo venir meno in toto e ab
origine l’espletato controllo giurisdizionale, non può che comportare l’annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva, posto che un eventuale annullamento con rinvio si
risolverebbe nell’abilitare il GIP a svolgere per la prima volta quel controllo di
merito, ormai definitivamente precluso dall’intervenuto decorso del termine»
(cfr., tra le altre, Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712;
Sez. I, 12.12.2002, n. 5718, Damiano, m, 223406; Sez. I, 18.2.2004, n. 17899,
Casadei, m. 228285; Sez. I, 17.10.2004, n. 45183, Faustini, m. 231024; Sez. III,
6.7.2007, n. 35517, Carlini, m. 237406; Sez. III, 19.11.2009, Ancelsti; Sez. III,
15.6.2010, Del Vivo).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
Va inoltre ricordato che, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite,
«in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla
tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all’ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n.
401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione» (Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712).
Conseguentemente, va anche dichiarata cessata l’efficacia del provvedimento impositivo del questore di Caserta emesso il 15.3.2013 e notificato in pari data, per quanto concerne l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia.
Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia
del provvedimento del questore di Caserta emesso il 15.3.2013 e notificato in
pari data, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di
Caserta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13
novembre 2013.

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