Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49125 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49125 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno;
avverso l’ordinanza emessa il 6 maggio 2013 dal tribunale del riesame di
Salerno nei confronti di Cioffi Domenico;
udita nella udienza in camera di consiglio del 12 novembre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata;
Svolgimento de/processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Salerno annullò il
decreto di sequestro preventivo di un manufatto realizzato in aderenza di un esercizio commerciale emesso il 14.5.2012 dal Gip del tribunale di Salerno nei
confronti di Cioffi Domenico, in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. b),
d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Nella specie all’indagato è stato contestato di avere realizzato, in aderenza
y
al suo esercizio pubblico, un manufatto esterno poggiante su una pedana in legno e perimetrato da pannelli frangivento coperti da un ombrellone e da un telo,
occupanti circa 30 mq. di suolo pubblico, munito di una porta di accesso in ferro e vetro, senza la prescritta concessione.
Il tribunale del riesame osservò: – che struttura era pacificamente ultimata
e funzionante e che il Comune aveva autorizzato l’occupazione del suolo; – che
era stata contestata la sola violazione urbanistica (e non l’occupazione di suolo
pubblico), sicché la continuazione dell’uso della struttura, fino alla decisione di
merito, non comportava, in concreto, alcun aggravio del carico urbanistico per-

Data Udienza: 12/11/2013

ché gli stessi servizi potevano essere offerti anche a prescindere dall’opera in
questione.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, in relazione all’art. 321 e
322 c.p.p. ed agli artt. 44 D.P.R. n°380/01. Lamenta che la motivazione
dell’ordinanza impugnata è sostanzialmente inesistente e comunque in contrasto
con i principi in materia di sequestro preventivo di opere ultimate. Nella specie,
infatti, il periculum in mora consiste nell’aggravio del carico urbanistico, perché
l’incremento volumetrico del locale comporta una maggiore richiesta di servizi
c.d. secondari, come spazi pubblici destinati a parcheggio, trasporto, smaltimento rifiuti e viabilità. Inoltre, la concessione rilasciata per l’occupazione di suolo
pubblico con tavoli e sedie non vale a ritenere positivamente superato il controllo sul carico urbanistico ulteriore e diverso determinato dalla struttura realizzata, controllo che avrebbe comportato la complessiva valutazione circa le
conseguenze di una siffatta trasformazione urbanistica in un’area della città particolarmente congesta per la contestuale presenza di una miriade di esercizi
pubblici significativamente ampliati con analoghe strutture abusive. Osserva
ancora che il manufatto in questione, assumendo funzione di stabile e diuturno
ampliamento del locale cui è annesso e direttamente collegato, si connota quale
volume abitativo utile, nuova costruzione, con connesso aggravio del carico urbanistico in senso quantitativamente e qualitativamente differente rispetto alle
conseguenze della fruizione della stessa superficie all’aperto.
Motivi della decisione
Come è ben noto, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali può essere proposto esclusivamente per violazione
di legge e per totale mancanza di motivazione, cui è equiparabile soltanto la
motivazione meramente apparente, e non anche per vizi di motivazione, quale
la manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso in esame non è ravvisabile (né è effettivamente prospettata) alcuna violazione di legge o di principi di diritto. Il pubblico ministero ricorrente
prospetta invece, in realtà, una diversa valutazione della incidenza del manufatto in questione sul carico urbanistico o, tutt’al più, una manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di un aggravamento del carico
urbanistico.
Ora, sul punto, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione — che non
è condivisa dal pubblico ministero ricorrente che la ritiene erronea ed illogica —
ma che è certamente esistente e sicuramente adeguata.
Il tribunale del riesame ha invero osservato: – che l’opera era già ultimata e
che il Comune aveva autorizzato l’occupazione del suolo; – che, essendo stata
contestata la sola violazione urbanistica (e non l’occupazione di suolo pubblico), la continuazione dell’uso della stessa, fino alla decisione di merito, non
comportava, in concreto, alcun aggravio del carico urbanistico tale da legittimare la permanenza del vincolo; – che infatti non poteva ipotizzarsi un aggravio
del carico sotto il profilo dei servizi c.d. secondari (parcheggi, rifiuti e quant’altro), perché l’identica situazione poteva ugualmente profilarsi anche se quei locali – che erano regolarmente autorizzati – offrissero gli stessi servizi servendosi

-2

-3-

della preesistente struttura all’aperto; – che la contestata chiusura quindi non realizzava, in concreto, un aggravio (se non sporadico e dipendente dal contesto
meteorologico ed in quanto tale non apprezzabile a livello di periculum) perché,
alla fine, gli stessi servizi potevano essere (e sono) offerti anche a prescindere
dall’opera in questione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12
novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA