Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49118 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49118 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONAVIDA IVO N. IL 03/02/1953
avverso la sentenza n. 111/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 03/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 19.6.2009 ha condannato Ivo
BONAVIDA (unitamente a Giordano BOLOGNANI e Marcello PICHECA) per la
violazione dell’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 riconoscendo l’attenuante di cui al
citato decreto, art. 73, comma 5.

ha dichiarato estinti i reati suddetti per intervenuta prescrizione.

1.1.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica di Trento, evidenziando che, rispetto ai reati
contestati, commessi nell’anno 2001, la Corte territoriale aveva erroneamente
ritenuto maturato il termine prescrizionale massimo, poiché detto termine non
poteva ritenersi spirato né in base alla disciplina vigente all’epoca del fatto – in
forza della quale, pur tenendosi conto della attenuante di cui al comma 5, il
termine ordinario era pari ad anni 15 – né in base alla disciplina attualmente in
vigore, che esclude la rilevanza della circostanza attenuante, con la conseguenza
che il termine prescrizionale ordinario risulta pari ad anni venti.

1.2 Con sentenza n.20593, resa nella camera di consiglio del 21.4.2011 e
depositata il 24.5.2011, la Quarta Sezione Penale di questa Corte di cassazione
ha ritenuto fondato il ricorso e, riconosciuta applicabile al caso in esame, in
quanto più favorevole, la disciplina previgente, individuato il termine massimo di
prescrizione in anni 15, con conseguente maturazione nell’anno 2016, ha
annullato il provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Trento.

1.3 Con sentenza del 3.5.2012 la Corte di appello di Trento – Sezione
Distaccata di Bolzano, decidendo in sede di rinvio, ha parzialmente accolto gli
appelli degli imputati riducendo le pene originariamente inflitte e rigettando le
impugnazioni nel resto.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il solo

Ivo

BONAVIDA il quale, con un unico motivo di ricorso, deduce che i fatti contestatigli
avrebbero dovuto essere ritenuti prescritti, in quanto il quinto comma dell’art. 73
d.P.R. 309\90 configurerebbe una autonoma ipotesi di reato e non anche una
circostanza attenuante, con la conseguenza che, ai fini della prescrizione,

1

La Corte di Appello di Trento, con sentenza predibattimentale del 28.5.2010,

andrebbe considerata la pena ivi stabilita.
Osserva, analizzato il testo della disposizione normativa, che la questione di
diritto era stata sottoposta ai giudici del merito senza ottenere adeguata
risposta, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare i contenuti della
sentenza di annullamento con rinvio.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, ribadito anche dalle Sezioni Unite
(SS.UU. n. 35737, 5 ottobre 2010. Conf. Sez. IV n. 3557, 30 gennaio 2012; Sez. VI
n. 458, 11 gennaio 2012), l’articolo 73, comma quinto del d.P.R. n. 309 del 1990
configura una circostanza ad effetto speciale e non un’autonoma ipotesi di reato,
secondo una configurazione che, ricordano le SS.UU., non è mutata in
conseguenza delle modifiche operate dall’art. 4 bis, comma 1, lett. f), D.L. 30

dicembre 2005, n. 272, che hanno interessato l’entità della pena la quale non
risulta più collegata, come in precedenza, alla tipologia dello stupefacente.
Nello stabilire il principio, le SS.UU. hanno ulteriormente precisato che la
norma in esame è correlata ad elementi, quali i mezzi, le modalità, le circostanze
dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze, che non incidono sull’obiettività
giuridica e sulla struttura delle fattispecie previste come reato, ma attribuiscono
ad esse una minore valenza offensiva.

4. Si tratta di un principio consolidato pienamente condiviso dal Collegio che,
pertanto, non intende discostarsene.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto non maturata la
prescrizione del reato conformandosi a quanto già affermato nel giudizio
rescindente ove, come si è detto, si è ritenuto quantificabile il termine massimo
di prescrizione in anni 15, applicando la disciplina previgente più favorevole.
Si tratta, anche in questo caso, di un principio che è stato successivamente
ribadito, affermandosi con riferimento ai reati previsti dall’art. 73 d.P.R. 309\90
relativi a sostanze stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle 1 e 3 allegate al
decreto medesimo, commessi prima dell’entrata in vigore della I. 5 dicembre
2005, n. 251, o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in
primo grado, che essi si prescrivono, nel caso in cui sia stata ritenuta la
circostanza attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73, nel termine ordinario di

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

dieci anni ed in quello massimo di quindici anni (Sez. III n. 444, 11 gennaio 2012).
Riguardando la fattispecie in esame un’ipotesi di spaccio di eroina, i
richiamati principi risultano essere stati correttamente applicati, con la
conseguenza che i reati ascritti al ricorrente non risultano, ad oggi, prescritti.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 19.11.2013

indicate in dispositivo.

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