Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49109 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49109 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANATO ANNA N. IL 01/12/1961
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 273/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/07/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTANI;
lette/sefrtite le conclusioni del PG Dott. G-Lo v ct-u- L.: ii) i A44- P Co

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Data Udienza: 07/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 8 luglio 2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava
la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da Carrella Aniello, per
esso presentata dall’erede Granato Anna.
La Corte territoriale rilevava: che Carrella era stato tratto in arresto il 9
luglio 2003 in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari resa dal
G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 30.06.2003; che, con sentenza del G.i.p.

reato ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni sette e
mesi due di reclusione; che la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la
predetta sentenza, con sentenza del 9.06.2005; e che, a seguito di annullamento
con rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Napoli,
con sentenza del 10.01.2008, divenuta irrevocabile il 26.05.2008, aveva assolto il
prevenuto per non aver commesso il fatto.
Ciò premesso, il giudice della riparazione rilevava la sussistenza di
condizioni ostative all’accoglimento della richiesta. Segnatamente, la Corte di
Appello considerava che il provvedimento restrittivo adottato dal G.i.p. trovava
piena legittimazione nella condotta difensiva posta in essere dal Carrella, quale
risultante dai due interrogatori resi dal prevenuto il 10.07.2003 ed il 5.09.2003.
La Corte distrettuale osservava che al Carrella si era contesta% violazione
della disciplina in materia di sostanze stupefacenti in concorso con altri soggetti
gravitanti nel mondo del crimine organizzato, tra i quali tale Esposito Luigi; e
sottolineava che Carrella, nell’interrogatorio di garanzia del 10.7.2010, dopo avere
ammesso di conoscere l’Esposito, ricordando di avere trascorso con il predetto la
notte tra il 27 ed il 28 aprile 2002, per motivi di gioco, aveva contraddittoriamente
affermato che se l’Esposito aveva fatto riferimento all’odierno istante nelle proprie
dichiarazioni, ciò era dovuto al fatto che Carrella aveva eseguito dei lavori su
commissione dell’Esposito (una cucina).
Il Collegio osservava poi che Carrella, nell’interrogatorio del 5.09.2003,
aveva affermato esplicitamente di avere frequentato la casa dell’Esposito, per
rifornirsi di hashish, per suo uso personale.
La Corte di Appello rilevava, pertanto, che Carrella aveva riferito agli
inquirenti di conoscere bene l’Esposito e di essersi recato presso la abitazione di
quest’ultimo per acquistare hashish. E considerava che Carrella aveva dato causa al
provvedimento restrittivo della libertà, sia per il fatto di avere posto in essere
condotte illecite ai sensi dell’art. 75, d.P.R. n. 309/1990; sia per avere
assiduamente frequentato l’abitazione dell’Esposito, condotta indicativa di
contiguità con quest’ultimo, tale da determinare una situazione nella quale appariva
prevedibile l’intervento dell’autorità giudiziaria con una misura cautelare.
2

del medesimo Tribunale del 2.07.2004, Carrella era stato riconosciuto colpevole del

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Napoli ha
proposto ricorso per cassazione Carrella Aniello, a mezzo del difensore, deducendo
la violazione di legge ed il vizio motivazionale. La parte osserva di avere richiesto la
riparazione per l’ingiusta detenzione subita, in relazione alla custodia cautelare in
carcere protrattasi per complessivi anni tre, mesi sei e giorni otto.
L’esponente rileva che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta,
valorizzando il fatto che il richiedente aveva posto in essere condotte illecite ai sensi

di Esposito Luigi.
Il ricorrente considera che lo stato di tossicodipendenza, integrante la
violazione della disciplina di cui all’art. 75, d.P.R. n. 309/1990, sanzionata solo in
via amministrativa, non può configurare dolo o colpa grave, ostativi al
riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione; ciò in quanto la
violazione dell’art. 75, cit., è elemento non idoneo a trarre in inganno il giudice
della libertà. Osserva che la giurisprudenza ha affermato che, rispetto alla stato di
tossicodipendenza, al fine di far ritenere gravemente colposo il comportamento
della parte, assumono rilievo situazioni contingenti, quali la frequentazione di
ambienti di ritrovo di spacciatori o di altri tossicodipendenti in possesso di sostanza
stupefacente confezionata in dosi. Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che la
Corte di Appello ha errato nel ritenere che Carrella frequentasse abitualmente la
casa dell’Esposito. Rileva che il Collegio ha equivocato nell’individuare l’ubicazione
della casa dell’Esposito, che si trova nel napoletano, e non in Marghera; e che i
giudici sono incorsi in un travisamento del fatto, laddove hanno ritenuto che le
dichiarazioni del Carrella fossero indicative di una assidua frequentazione, della
predetta abitazione, da parte del richiedente. L’esponente osserva che il
comportamento costituito da connivenza può risultare ostativo al riconoscimento
della riparazione, solo nel caso in cui la connivenza si presenti con caratteristiche
tali da poter essere scambiata, almeno inizialmente, per concorso. E rileva che la
Corte di Appello ha omesso di verificare se in concreto Carrella aveva posto in
essere comportamenti ulteriori, macroscopicamente imprudenti.
3.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte annulli l’ordinanza impugnata. La parte ha rilevato che la Corte di
Appello ha disatteso i principi affermati dalla Suprema Corte, in tema di
comportamenti ostativi al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
Ciò in quanto il Collegio ha singolarmente valorizzato: lo stato di tossicodipendenza
del richiedente; e la frequentazione dell’abitazione del coimputato Esposito,
condotta non in sé sintomatica, ove non accompagnata da altri dati
comportamentali.

3

dell’art. 75, d.P.R.n. 309/1990; e che aveva assiduamente frequentato l’abitazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura

4.

Generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile ovvero respinto.
5. il ricorrente ha depositato memoria aggiuntiva.
Considerato in diritto
6. Il ricorso è fondato.
6.1 Procedendo all’esame congiunto dei motivi di doglianza, giova

merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa
con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli
elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di
condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione
di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che,
se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice
deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta
tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia
ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del
26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).
Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale
(grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del
provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio
consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della
cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si
sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel
porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella
criminale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv.
242760).
7.

L’ordinanza impugnata non si colloca coerentemente nell’alveo del

suddetto quadro interpretativo.
La Corte territoriale ha giustificato il rigetto della richiesta di riparazione,
rilevando: che Carrella aveva concorso a dare causa alla misura custodiale a suo
carico, giacché si tratta di soggetto assuntore di sostanze stupefacenti, condotta

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considerare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di

illecita ex art. 75, d.P.R. n. 309/19990; e che proprio al fine di rifornirsi di droga
Carrella aveva frequentato la casa di Esposito Luigi, soggetto pregiudicato.
7.1 Orbene, il ragionamento sviluppato dalla Corte di Appello risulta inficiato
dalla errata valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo,
in tema di riparazione per ingiusta detenzione, subita dal soggetto che risulti
assuntore di sostanze stupefacenti. Ed invero, la Corte regolatrice ha chiarito che in
tema di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave che osta alla riparazione

comportamento del tossicodipendente che si attivi al fine di procurarsi le sostanze
dalle quali dipende, solo in presenza di elementi ulteriori, che lascino
ragionevolmente ritenere che si tratti di attività finalizzata non al consumo
personale, ma anche allo spaccio. Occorre, cioè, che sussista una complessiva
situazione, riconducibile al comportamento dell’indagato tossicodipendente, tale da
legittimare il sospetto, da parte dell’autorità giudiziaria, che lo stesso si attivi per
procurarsi sostanza stupefacente destinata a terzi (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 31973
del 29/04/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248195).
7.1.2 E deve pure considerarsi che la Corte di Appello, nel valorizzare il fatto
che Carrella frequentasse l’abitazione di Esposito, ha posto in relazione detto
elemento proprio rispetto alla finalità per la quale il richiedente si recava
dall’Esposito (procuri hashish per uso personale); ed ha ritenuto che il predetto
comportamento risultasse di per sé qualificato da macroscopia avventatezza, in
quanto indice di contiguità con lo spacciatore Esposito. Come si vede, la Corte
territoriale ha del tutto omesso di verificare se, in concreto, la frequentazione della
predetta abitazione da parte del tossicodipendente Carrella Aniello fosse evenienza
idonea a prefigurare nell’autorità giudiziaria il convincimento che Carrella agisse per
procurasi sostanza stupefacente finalizzata non al consumo personale, ma anche
allo spaccio.
8. Si impone, per quanto detto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame della regiudicanda alla
luce dei principi di diritto sopra richiamati; alla Corte distrettuale viene demandato
anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli cui rimette
anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013.

non è integrata dal mero stato di tossicodipendenza, ma può essere ravvisata nel

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