Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49106 del 04/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49106 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
avverso il decreto di giudizio immediato n. 6685 in data 21/08/2015 del Gip del
Tribunale di Genova, relativa a
• Leon Pesantes Hector Giovanny nato a Guayaquil (EC) il 24/09/1971
visti gli atti, il decreto ed il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del PG nella persona del dott. Alberto Landolfi che ha richiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 21/08/2015 il Gip del Tribunale di Genova, su richiesta
tempestivamente formulata dal PM, ha disposto procedersi a giudizio immediato
nei confronti di Leon Pesantes Hector Giovanny, diversamente qualificando il
reato di cui al capo A) – ex art. 628, comma

10 cod. pen. – nel delitto di cui

all’art. 628, comma 10 e 2° cod. pen. in esso assorbita l’ipotesi di cui al capo C)
della richiesta (resistenza a pubblico ufficiale).
Avverso tale decreto ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova lamentando l’abnormità del provvedimento non
riconducibile ad alcuno schema processuale per i seguenti motivi:

Data Udienza: 04/12/2015

-

il delitto ex art.337 cod. pen. (la violenza nei confronti di un agente di
polizia municipale per sottrarsi all’arresto dopo la rapina) concorreva con
quello di rapina impropria;

il gip non poteva modificare unilateralmente il capo d’imputazione, facoltà
possibile, in ragione del rito, soltanto in dibattimento.

Conclude pertanto per l’annullamento dell’impugnato decreto con enunciazione
del principio di diritto al quale uniformarsi
Con nota depositata il 28/09/2015 il PG ha chiesto l’annullamento senza rinvio

l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile, avendo – come il
decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare, ai sensi
dell’art. 429 cod. proc. pen. – natura di mero atto di impulso processuale
(Cassazione, sez. 6, sentenza n. 51216 del 12/03/2014 – dep. 10/12/2014 – Rv.
261664); in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, è altresì
inammissibile il ricorso per cassazione.
Il provvedimento non può altresì ritenersi abnorme e per tale ragione
impugnabile per cassazione per un duplice ordine di motivi:
– il giudice dell’udienza preliminare, anche in mancanza di specifica previsione,
può modificare la qualificazione giuridica del fatto per il quale il pubblico
ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, disponendo la “vocatio in ius” innanzi al
giudice competente in relazione al fatto così come diversamente qualificato (in
termini, Cass. sez. 3, sentenza n.51424 del 18/09/2014 – dep. 11/12/2014 Rv. 261398);
– il vizio denunciato non determina inoltre alcuna irrisolvibile stasi processuale, in
quanto il Pm potrebbe chiedere al giudice del dibattimento la regolarizzazione del
decreto, insistendo nella originarie imputazioni .
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2015

i

Il Consigliere estensore
. Luigi Agostinacchio

Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE L’ Domenico Gallo

del provvedimento con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Genova per

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