Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49104 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49104 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BURASTERO MICHELA N. IL 18.03.1979
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI GENOVA del 05/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5 aprile 2013 il Tribunale del riesame di Genova
confermava l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in
carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova in data 27 marzo 2013 nei
confronti di Burastero Michela, indagata per il reato di cui all’ art. 73 d.P.R. n.
309/1990.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore la Burastero deducendo la
e) c.p.p. in relazione alla ritenuta
violazione dell’art. 606, 1 comma lett.
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le
censure
contenute
nel
ricorso sono infondate.
3.
Va premesso in fatto che la Burastero è sottoposta alla misurq cautelare a seguito
del sequestro di 17 involucri contenenti 120 grammi di hakisc, 20 grammi di
oppio ed un bilancino di precisione nel negozio di ortofrutta da lei gestito
unitamente al marito ed inoltre di 160 grammi di oppio, 20 grammi di hascisc,
due bilancini e materiale di confezionamento nell’abitazione della coppia.
A seguito dell’assunzione di responsabilità esclusiva da parte del marito

Data Udienza: 12/07/2013

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La
Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

coindagato, la difesa della ricorrente sostiene la non punibilità dell’attuale
indagata in quanto il suo ruolo sarebbe di mera connivenza.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, preliminarmente va ricordato quali siano i
limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare.
In particolare è stato più volte ribadito che l’ordinamento non conferisce alla
Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del
giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale
del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due
requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso
rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di
illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento ( cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
40873/2010, imp. Merja, Rv. 248698).
Nell caso di specie, il Tribunale ha fatto riferimento tanto al luogo in cui era
custodito lo stupefacente (nella comune disponibilità ed accessibilità della coppia)
così da integrare una condotta di comune custodia, quanto alla circostanza della
prossima partenza per il Marocco del coniuge della Burastero, che avrebbe quindi
lasciato esclusivamente a quest’ultima la custodia delle sostanze oggetto di
sequestro nonché ai precedenti specifici della indagata che confermano
l’inverosimiglianza sul piano logico di un coinvolgimento inconsapevole.
Tale motivazione sorretta da argomentazioni, coerenti e non contraddittorie,
rendono incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato che regge al
sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle censure proposte quei profili di
macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali
La Cancelleria provvederà inoltre alla comunicazione di cui all’art. 94 disp. att.
c.p.p..

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