Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49103 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49103 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BARCELLONE SABRINA N. IL 12.10.1965
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI LA SPEZIA del 23/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23 novembre 2012 il Tribunale della libertà di La Spezia
rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Barcellone Sabrina, indagata per
violazione del d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 27
ottobre 2012 dal GIP presso il locale Tribunale ed avente ad oggetto la somma di C
51.430,00, due motoveicoli Yamaha, rispettivamente modello 500 targato BM45308 e
Mayesty 250 targato BE65121 e l’autoveicolo Hyundai Tucson 2,0 CRDI targato CS004VY
2. Avverso tale decisione propone ricorso la Barcellone a mezzo del proprio difensore
deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 12 sexies DL n. 306 del 1992
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi non
consentiti.
A norma dell’art. 325 c. p. p. il ricorso per cassazione in tema di riesame delle misure
cautelari reali può essere infatti proposto solo per violazione di legge e dunque, per quanto
attiene alla motivazione, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez.
5, 25.6.2010 n. 35532 Angelini, Rv. 248129) solo per mancanza fisica della motivazione o
per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa. Nella
specie, al di là del richiamo formale alla violazione di legge, è proprio il vizio della
motivazione che viene dedotto dalla ricorrente che sostiene che il giudice del riesame non

Data Udienza: 12/07/2013

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende_
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

avrebbe correttamente valutato la spiegazione della lecita provenienza dei beni oggetto di
sequestro fornita dall’indagata. Di contro va rilevato, ad abundantiam,
che il
provvedimento impugnato da ampiamente conto dei motivi proposti a sostegno dell’istanza
di riesame, puntualmente disattendendoli con motivazione del tutto consona e comunque
non censurabile in questa sede.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende
che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della
Corte Cost. n. 186 del 2000, in € 1.000,00 (mille/00).

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