Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49102 del 04/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 49102 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
avverso la ordinanza n. 65 in data 19/05/2015 del Tribunale di Lecce in funzione
di giudice del riesame, relativa a
• GRECO Giorgio nato a Lecce 1’11/12/1966
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Maria Di Nardo che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 – 11/06/2015, a seguito d’impugnazione proposta dal
Pubblico Ministero, il Tribunale di Lecce sezione del riesame ha confermato
l’ordinanza emessa dal Gip presso quel tribunale in data 16/04/2015 con la quale
era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura avente ad oggetto un alloggio comunale sito in Tuglie – basata sull’asserita
occupazione arbitraria da parte dell’indagato Greco Giorgio.
Ha evidenziato il tribunale che:

Data Udienza: 04/12/2015

-

l’indagato aveva dichiarato di abitare nell’immobile in questione dal
26/03/2009 in quanto l’alloggio era stato assegnato legittimamente al
nonno Greco Paolo e, successivamente, alla morte di costui, alla di lui
figlia – nonché sua madre – Greco Addolorata, la quale, emigrata in altro
comune in data 16.01.2009, gli aveva concesso di abitare in
quell’appartamento;

dagli atti risultava che il legittimo assegnatario dell’immobile era Greco

aveva presentato all’Arca Sud Salento, proprietaria del bene, un’istanza
per la regolarizzazione del rapporto locatizio;

nel caso di specie non sussisteva il fumus del reato contestato dal
momento che l’alloggio era passato “dalla detenzione del nonno
dell’indagato,

legittimo

assegnatario,

alla

madre

dell’indagato,

componente del medesimo nucleo, nonché, infine, all’indagato stesso”.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura della
Repubblica presso il tribunale di Lecce sostenendo l’erroneità applicazione
dell’art.321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 633 e 639/bis cod. pen. e la
manifesta illogicità della motivazione. Ha affermato il PM ricorrente che
l’occupazione doveva considerarsi illegittima perché non risultava la convivenza
dell’indagato con l’originario assegnatario ed il pagamento degli emolumenti
relativi all’occupazione.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il sequestro
preventivo dell’immobile.
Con memoria depositata il 23/11/2015 il Greco, tramite difensore di fiducia, ha
insistito per il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità del proprio
possesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o
edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui
di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’art. 633 cod.
pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il
soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato

2

Paolo, deceduto in data 7/08/1993 e che in data 8/09/2014 l’indagato

legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato.
(Sez. 2, Sentenza n. 2337 dell’01/12/2005 – dep. 19/01/2006 – Rv. 233140).
Con riferimento agli appartamenti dello IACP, la Suprema Corte ha altresì
precisato che l’occupazione dell’immobile da parte dell’assegnatario di un
alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al
quale l’immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione
arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa

evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell’immobile, fino alla
consegna, spetta all’IACP (Cassazione sez. 2^ sent. n. 40822 del 9/10/2008 dep. 31/10/2008 – Rv. 242242): in tal caso infatti l’occupante non è entrato
legittimamente nel possesso del bene, situazione che presuppone la stipula del
contratto al termine del procedimento di assegnazione.
Qualora invece un soggetto abbia continuato ad abitare in un appartamento dello
IACP, dopo la morte dell’assegnatario, che lo aveva ospitato, continuando a
versare il canone locativo, è stata esclusa la configurabilità del reato, solo in tal
caso non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l’assegnazione
dell’alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che
non rileva sotto il profilo penalistico sia per l’assenza del dolo specifico che per la
mancanza dell’elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria
invasione dell’immobile (Cass, sez. 2^ sentenza n.23756 del 04/06/2009 – dep.
08/06/2009 – Rv. 244667; Cass. Sez. 2^ sentenza n. 43393 del 17/10/2003 dep. 12/11/2003 – Rv. 227653).

3. Nel caso in esame è indubbio che l’indagato non è assegnatario dell’alloggio
di proprietà del comune di Tuglie; non sussiste neanche, per quanto risulta dalla
motivazione del provvedimento impugnato, un pregresso rapporto di convivenza
con l’originario assegnatario dell’immobile ed il pagamento senza soluzione di
continuità dell’indennità di occupazione, in misura corrispondente al canone di
locazione.
In definitiva, è estraneo alla fattispecie in argomento un rapporto fra il soggetto
e la res riconducibile all’esercizio di un possesso legittimo, instauratosi quando
l’assegnatario aveva il diritto di ospitare, anche stabilmente, persone del proprio
nucleo familiare o comunque a lui legate da rapporti che giustificassero la
convivenza.
Erroneamente il tribunale ha ritenuto, condividendo la tesi del Gip e
l’impostazione difensiva, che la madre dell’indagato fosse autorizzata a trasferire

3

dell’esercizio di un diritto, che l’occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di

il possesso di un alloggio del quale non era assegnataria; ha così escluso che
l’occupazione in esame possa considerarsi arbitraria, laddove, invece, la condotta
contestata assume i caratteri dell’invasione, elemento costitutivo del reato di cui
all’art.633 cod. proc. pen.

L’ordinanza impugnata va pertanto impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce
sezione del riesame per un nuovo esame dell’impugnazione del P.M. sulla base

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce sezione del riesame
per un nuovo esame.

Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dei principi che precedono.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA