Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 491 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 491 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FABIAN YURLY N. IL 31/07/1968
avverso la sentenza n. 353/2012 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

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Il ricorso è inammissibile.
La circostanza che l’imputato abbia richiesto attraverso specifica istanza il dissequestro del
veicolo al gip, non comporta che lo stesso sia divenuto parte del rapporto processuale definito
con la sentenza di patteggiamento. E dunque la questione concernente il di sequestro del
veicolo non può che essere proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione dell’interessato.
In questo senso si richiama Sez. 1, Sentenza n. 47312 del 11/11/2011 Rv. 251415 secondo cui
in tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la
proposizione di incidente di esecuzione, nell’ambito del quale, escluso che possano essere
rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e
l’assenza di ogni addebito di negligenza.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

L’avvocato Massimo Bruno, nella qualità di legale rappresentante della Nov Lisz Tech Kft, dopo
avere premesso che nell’ambito del procedimento penale a carico di Roman Vasyl ed altri per il
reato di cui all’articolo 291 ter d.p.r. 43/73 il gip del tribunale di Tolmezzo, in esito alla
sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 PPP nei confronti degli imputati, ha
disposto, nonostante la richiesta di dissequestro, la confisca del veicolo di proprietà della
società rappresentata, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza e/o la
illogicità della motivazione sul rilievo che il veicolo apparteneva a soggetto estraneo al reato.

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