Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49099 del 03/12/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49099 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUARINO Francesco, nato a Lipari l’ 01.08.1952 parte offesa nel procedimento
c/
ignoti
avverso l’ordinanza n. 2611 in data 7,4.06.2015 del GIP Tribunale di Trento;
visti gli atti, il decreto e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio ;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2-4q06/2015 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione proposta da Guarino Francesco
avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM per il delitto di cui
all’art.644 cod. pen. ritenendo trattarsi di vicenda in relazione alla quale
emergeva la infondatezza della notizia di reato (attesa l’incertezza sui criteri di
calcolo degli interessi applicati dalla banca da confrontare con il cd. tasso soglia
nonché l’insussistenza dell’elemento psicologico da parte dei funzionari bancari).
Disponeva pertanto l’archiviazione del procedimento penale ed ordinava la
restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Data Udienza: 03/12/2015
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del Guarino,
deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione anche al rigetto della richiesta di assunzione di una
prova decisiva (una perizia tecnico contabile) nonché l’abnormità del
provvedimento. Evidenzia a riguardo che nel caso di specie non sussisteva
alcuna incertezza sui criteri di calcolo, posto che non si trattava di stabilire se gli
interessi corrispettivi e moratori dovessero o meno sommarsi ai fini
solo interesse di mora; che era comunque possibile accertare gli autori del reato
che consapevolmente avevano determinato la misura del tasso d’interesse
applicato al cliente della banca.
3.
Il Procuratore Generale ha presentato richiesta scritta motivata di
accoglimento del ricorso, con richiesta di annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al gip del tribunale di
Trento per l’ulteriore corso.
Non rileva ai fini della trattazione del procedimento la dichiarazione del difensore
del ricorrente di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione
delle Camere Penali, pervenuta in data odierna, trattandosi di rito non
partecipato ex art.611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge.
2.
Per espressa disposizione di legge infatti l’ordinanza di archiviazione è
ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità prevista dall’art.127 comma 5
(art. 409, comma 6 cod. proc. pen.) attinenti alla regolarità del contraddittorio; il
ricorrente ha invece censurato il provvedimento del gip per vizi della
motivazione, ritenendo la decisione non adeguata alle argomentazioni a base
dell’opposizione.
Richiama a tal fine i principi di diritto che disciplinano il diverso caso di
definizione dell’opposizione all’archiviazione con il cd. rito de plano, così come
elaborati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
2
dell’accertamento dell’usura, essendo stato denunciato il carattere usurario del
Ha stabilito infatti la Suprema Corte che nell’archiviare “de plano” gli atti
nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma
dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare
specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause
della inammissibilità (omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni
suppletive e/o dei relativi elementi di prova), producendosi, in difetto, una
violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto
234453). Solo se il giudice dispone l’archiviazione “de plano”, deve limitare il
giudizio di ammissibilità esclusivamente a profili di pertinenza e di specificità
degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non
potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle
indagini suppletive indicate. (Cass. Sez. 6 ord. n. 40593 del 29.5.2008 dep. 30.10.2008 – rv 241360).
Nel caso tuttavia – come quello di specie – in cui “l’ascolto” vi sia stato e la
decisione è conseguente alla discussione in camera di consiglio, previa regolare
instaurazione del contradditorio, la valutazione del giudice è piena e si estende ai
profili di merito, con conseguente preclusione del ricorso in cassazione se non
per i profili di nullità indicati.
Lo stesso difensore del ricorrente afferma che la fattispecie in oggetto,
unitamente ad altre, era stata discussa “in camera di consiglio all’udienza del
16/06/2015 e il sottoscritto difensore aveva sottolineato la peculiarità dei singoli
casi, soprattutto quello del sig. Guarino Francesco”, così dimostrando non solo
l’estraneità del rito cd. de plano al procedimento in esame ma anche la regolarità
del contraddittorio.
Ugualmente, il parere del P.G. fa riferimento ad ipotesi in cui il rito “de plano”
abbia sostituito quello camerale , diversa – come evidenziato – da quella relativa
all’ordinanza impugnata.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell’articolo
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
3
all’ascolto (Cass. Sez. 5 sent. n. 16505 del 21.4.2006 dep. 15.5.2006 rv
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 3 dicembre 2015
Il Presidente
Il Consigliere estensore