Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49095 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49095 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria
2) Alvaro Rocco nato a Sinopoli il 11/371957
Fiocco Rosario Claudio nato a Foggia il 6/9/1972
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data
9/4/2015, dal Tribunale di Palmi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione che ha chiesto, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore
Generale di Reggio Calabria, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente
all’omessa applicazione della confisca obbligatoria con rinvio al Tribunale di
Palmi nonché dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Palmi applicava a Alvaro Rocco, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni
tre mesi due e giorni dodici di reclusione per il reato a lui ascritto di cui agli

1

e(L,

Data Udienza: 01/12/2015

artt. 110, 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 cod. pen., la pena di mesi sei di
reclusione ed € 130,00 di multa.

2. Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Reggio Calabria, chiedendo l’annullamento senza rinvio sentenza
limitatamente all’omessa confisca del profitto del reato pari ad € 5.946,18.

l’annullamento per il seguente motivo: mancanza di motivazione in ordine
all’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Reggio Calabria risulta fondato e merita, pertanto, accoglimento. Difatti dalla
lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice ha omesso di
disporre la confisca del profitto del reato obbligatoria ai sensi del combinato
disposto degli artt. 640 quater e 322 ter cod. pen. Difatti, sulla base della
giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio, la confisca per
equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con
la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove
essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti (sez. 3 n. 31742 del
28/3/2013, Rv. 256734; sez. 3 n. 44445 del 9/10/2013, Rv. 257616). Stante
la non immediata misurabilità del profillo illecito, deve essere disposto
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa
confisca obbligatoria del profitto del reato.
5. Quanto al ricorso proposto dall’imputato, lo stesso deve essere dichiarato
inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve
al riguardo rilevarsi che: <

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