Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49094 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49094 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso da Allario Luciano nato a Alba il 29/9/1968 persona offesa nel
procedimento n. 5674/2014 RG NR – 1665/2015 RG GIP avverso il decreto
di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Asti in data 5/12/2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Asti ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M.
nell’ambito del procedimento in epigrafe indicato nei confronti Allario
Luciano indagato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.

2.

Ricorre per Cassazione la persona offesa Griseri Gianmario, per mezzo

del suo difensore, deducendo:

1

Data Udienza: 01/12/2015

2.1. violazione di legge e segnatamente degli artt. 127, 409 e 410 cod.
proc. pen. per essere stata disposta l’archiviazione del procedimento de
plano previa declaratoria d’inammissibilità dell’atto di opposizione.
2.2. violazione di legge e segnatamente degli artt. 157 e 640 cod. pen. per
essere stato considerato il reato di cui all’art. 640 cod. pen. prescritto.
2.3. violazione di legge e segnatamente degli artt.- 124 e 640 cod. pen. per
essere stata considerata tardiva la querela.
2.1. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. E’ noto, infatti, alla stregua del costante
orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile
per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio. (sez 1 n.
8842 del 7.2.2006, Laurino, Rv. 233582) e che il giudice può rilevare
l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa e disporre
«de plano>> l’archiviazione del procedimento soltanto in conseguenza
della mancanza, nell’atto di opposizione, delle condizioni tassativamente
previste dall’art. 410 comma 1 cod. proc. pen. Invece eventuali ragioni di
infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono
costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano, come
nel caso di specie, ad una valutazione prognostica dell’esito
dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla
parte offesa (sez. U n. 2 del 14/2/1996, Rv. 204134; sez. 6 n. 19808 del
13/2/2009, Rv. 243852).
In sostanza se l’opposizione è ammissibile ed il denunciante ha
indicato, come nel caso di specie, possibili indagini da espletare, il giudice
non può procedere «de plano>> all’archiviazione, dovendo, invece,
fissare l’udienza in camera di consiglio in base a quanto previsto dall’art.
409 cod. proc. pen.; soltanto all’esito di tale udienza svolta nel
contraddittorio fra le parti, il giudice sarà tenuto esprimere una valutazione
prognostica circa la rilevanza delle indagini suppletive indicate dalla
persona offesa ai fini della fondatezza della notizia di reato; ciò in
particolare il giudice dovrà fare, tenuto conto dell’evidente erroneità nel
calcolo del termine di prescrizione contenuto nel decreto impugnato e della
necessità di valutare, alla luce delle argomentazioni prospettate dal

2

ricorso.

ricorrente, il regime della procedibilità del fatto denunciato.

4. Il decreto impugnato deve essere, quindi, annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli

Così deciso nella camera di consiglio del 1 dicembre 2015

Il Consigliere e

sore

Il Presi t nte

atti al Tribunale di Asti per il corso ulteriore.

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