Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49092 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49092 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Coast to Coast Investimenti
s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Astolfi
Gaetano, n. a Rimini il 23.05.1945, rappresentata e assistita dall’avv.
Francesca Aricò, parte civile nel procedimento a carico di
Mercuri Sergio, n. a Perugia il 04.08.1946, rappresentato e assistito
dall’avv. Piero Venturi, di fiducia
Scandolara Sebastiano, n. a Casalecchio di Reno il 10.03.1948,
rappresentato e assistito dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Prevedi Cristina, n. a Mantova il 12.03.1947, rappresentata e assistita
dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Soldati Flavio, n. a Cesena il 16.03.1943, rappresentato e assistito
dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Casadio Raffaella, n. a Bologna il 07.07.1962, rappresentata e
assistita dall’avv. Marco Martines, di fiducia

Data Udienza: 25/11/2015

Borelli Giovanni, n. a Faenza il 04.04.1928, rappresentato e assistito
dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Guiducci Carlo, n. a Cesena il 05.01.1959, rappresentato e assistito
dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Zavatta Renzo, n. a Forlì il 29.11.1935, rappresentato e assistito
dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Zeri Cinzia, n. a Bologna il 01.04.1965, rappresentata e assistita

dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Cannatà Jolanda, n. a Cosoleto il 25.04.1947, rappresentata e
assistita dall’avv. Marco Martines, di fiducia
Giorgini Ebe, n. a Bologna il 17.03.1933, rappresentata e assistita
dall’avv. Giovanni Maio, di fiducia
imputati dei reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 374 cod. pen.
(capo A), 110, 640, commi 1 e 2 n. 1, 81 cpv. cod. pen. (capo B),
110, 81 cpv., 513 cod. pen. (capo C)
avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. del giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Forlì, n. 2431/2011, in
data 27.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria presentata in data 05.11.2015 nell’interesse della
parte civile;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;
sentita la discussione della difesa della parte civile, avv. Francesca
Aricò che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. in data 27.10.2014, il
giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Forlì dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Mercuri Sergio, Scandolara
Sebastiano, Prevedi Cristina, Soldati Flavio, Casadio Raffaella, Borelli

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Giovanni, Guiducci Carlo, Zavatta Renzo, Zeri Cinzia, Cannatà Jolanda
e Giorgini Ebe in relazione ai reati loro ascritti per insussistenza dei
fatti (capi A e B) e per tardività di querela (capo C).
2. Avverso detta sentenza la parte civile Coast to Coast Investimenti
s.r.l. propone ricorso per cassazione, lamentando:
-mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
sulla sussistenza dei presupposti per l’emanazione della sentenza di

non luogo a procedere in relazione all’art. 425 cod. proc. pen. con
riferimento a tutte le imputazioni (primo motivo);
– vizio di motivazione in punto tardività della querela in relazione al
capo c) d’imputazione in riferimento agli artt. 124 e 513 cod. proc.
pen. (secondo motivo);
– vizio di motivazione in ordine alla regola di giudizio (art. 425 cod.
proc. pen.) e all’utilità del rinvio a giudizio in relazione al capo c)
d’imputazione (terzo motivo);
– difetto di congruità della motivazione della sentenza in relazione al
capo c) d’imputazione (quarto motivo);
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
sulla sussistenza dei presupposti per l’emanazione della sentenza di
non luogo a procedere in relazione all’art. 425 cod. proc. pen. con
riferimento al capo b) d’imputazione (quinto motivo);
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
sulla sussistenza dei presupposti per l’emanazione della sentenza di
non luogo a procedere in relazione all’art. 425 cod. proc. pen. con
riferimento al capo a) d’imputazione (sesto motivo);
– difetto di congruità di motivazione con riferimento al capo a)
d’imputazione (settimo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, con riferimento al primo assorbente motivo di

doglianza, risulta fondato e, come tale, è pienamente accoglibile.
2.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., comma

3, il giudice dell’udienza preliminare può pronunciare sentenza di non
luogo a procedere solo quando il materiale probatorio sia
assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio, ossia quando
mancano le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa: il

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giudizio del giudice dell’udienza preliminare, quindi, dev’essere di
mera valutazione processuale, e non un vero e proprio giudizio di
merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio – quest’ultimo – che
compete solo al giudice del dibattimento.
Sul punto, questa Corte Suprema, ha avuto occasione di statuire che
“Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il
giudice dell’udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo

processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio,
senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del
merito del materiale probatorio” (Sez. 2, sent. n. 45989 del
18/10/2013, Rv. 257309); e che “(…) il giudice dell’udienza
preliminare, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una
molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a
verificare – sulla base di un giudizio prognostico – l’inutilità o
superfluità del dibattimento, senza poter operare valutazioni di tipo
sostanziale” (Sez. 3, sent. n. 39401 del 21/03/2013, Rv. 256848; v.
anche, Sez. 2, sent. n. 48831 del 14/11/2013, Rv. 257645) e “in
presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti (…) deve
pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia
ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere
tali all’esito del giudizio” (Sez. 6, sent. n. 33921 del 17/07/2012, Rv.
253127; v. anche, Sez. 6, sent. n. 10849 del 12/01/2012, Rv.
252280).
Il Collegio condivide tale interpretazione dell’art. 425 cod. proc.
pen.. Ed invero, il giudice dell’udienza preliminare ha una mera
funzione di filtro rispetto al dibattimento (onde evitare, in ossequio al
principio di economia dell’attività processuale, la celebrazioni di
dibattimenti inutili) e – nel rispetto di tale funzione – gli spetta solo di
decidere se il materiale probatorio, che il pubblico ministero ha
acquisito nel corso delle indagini preliminari, sia o meno idoneo a
sostenere l’accusa in giudizio. Si tratta di un giudizio prognostico che
– con tutta evidenza – è di natura processuale, e non di merito, sicché
il proscioglimento dev’essere escluso in tutti quei casi in cui gli
elementi probatori acquisiti a carico dell’imputato nel corso delle
indagini preliminari si prestino a letture alternative o aperte o,
comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel

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dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
Sotto tale profilo, va peraltro tenuto presente che, nel sistema del
vigente codice di procedura penale, l’assunzione delle prove
dichiarative (le prove cd. costituende) avviene per la prima volta nel
dibattimento, residuando solo un eventuale e limitato valore
probatorio alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini
preliminari. Pertanto, il giudice dell’udienza preliminare non deve

fermarsi a valutare ciò che le persone informate sui fatti hanno
dichiarato alla polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica, ma
deve considerare anche ciò che esse – una volta divenute testimoni potranno dichiarare davanti al giudice, anche in termini di
chiarimenti, precisazioni e integrazioni delle dichiarazioni già rese.
Pertanto, il giudizio del giudice dell’udienza preliminare, ai fini della
pronuncia di proscioglimento, deve essere oltremodo cauto, perché
solo il giudice del dibattimento può stabilire in termini definitivi, sulla
base degli elementi di prova raccolti in quella sede, se l’imputato
possa o meno ritenersi colpevole.
Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata
per rendersi conto della violazione di legge sotto l’evidenziato profilo,
in quanto il giudice dell’udienza preliminare, non solo è entrato nel
merito della valutazione delle singole prove e dei singoli indizi
acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ma – a seguito di una
disamina quantomai puntuale e dettagliata (e, tuttavia, incompleta)
del complesso materiale probatorio contenuto nel fascicolo del
pubblico ministero – è pervenuto, in sostanza, ad una vera e propria
sentenza di assoluzione nel merito, sostituendo così – in modo
surrettizio – la propria valutazione a quella del Tribunale e
precludendo quella futura assunzione delle prove in dibattimento che
avrebbe potuto dipanare i punti oscuri della vicenda fattuale,
sottolineati nella motivazione della sentenza impugnata.
La parte ricorrente ha poi evidenziato alcuni elementi di prova
neppure considerati dal giudice dell’udienza preliminare, elementi la
cui considerazione era potenzialmente in grado di modificare l’esito
della ricostruzione del fatto cui è pervenuto il giudice dell’udienza
preliminare.
La sentenza impugnata va, perciò, annullata e gli atti vanno
trasmessi al Tribunale di Forlì, perché un diverso giudice dell’udienza

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preliminare formuli un nuovo giudizio, attenendosi al seguente
principio di diritto: “il giudice dell’udienza preliminare, ai fini della
pronuncia di sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’ art.
425 cod. proc. pen., comma 3, deve limitarsi a valutare – sulla base
di un giudizio prognostico di valenza meramente processuale – se gli
elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque
non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, in modo così radicale da

agli ulteriori elementi di prova, ai chiarimenti e agli approfondimenti
probatori che ivi potranno essere disposti. Nell’effettuare tale
valutazione, il giudice dell’udienza preliminare non può procedere ad
una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale
probatorio ne’ può formulare un giudizio sulla colpevolezza, non
colpevolezza dell’imputato (che è riservato al giudice del dibattimento
in esito all’assunzione delle prove), essendogli inibito il
proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi di prova acquisiti
a carico dell’imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o,
comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel
dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie”.
Le censure di cui agli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbite.
9. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Forlì per nuovo giudizio. La liquidazione delle spese
sostenute dalla parte civile vengono riservate al definitivo

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per
nuova deliberazione. Spese di parte civile al definitivo.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del
25.11.2015

rendere inutile lo svolgimento del dibattimento, anche con riferimento

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