Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49091 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49091 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO GIOVANNA N. IL 05/01/1988
avverso la sentenza n. 3575/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i:e lijeC870
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Udito, per la parte civ e, l’Avv
Uditi difensor Av

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, con due distinti ma identici atti, Cozzolino Giovanna, sia
personalmente sia tramite il suo difensore, avverso la sentenza emessa in data 7.6.2012
dalla Corte di Appello di L’Aquila che confermava quella in data 8.6.2010 del G.i.p. del
Tribunale di Vasto con cui la predetta era stata condannata, con attenuanti generiche ed la
diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C
12.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (trasporto nell’auto condotta
,
dall’imputata di 2 kg. di hashish suddivisi) in due panetti da 1 kg. ciascuno).

1.

l’inosservanza dell’art. 136 c.p.p. ed il vizio motivazionale, poiché il verbale di
controllo e sequestro non conteneva le generalità delle persone intervenute ai sensi
dell’art. 136 c.p.p. con conseguente sua inutilizzabilità;

2.

la violazione di legge in relazione all’art. 103 comma 3 dPR 309/1990, in quanto le
modalità di redazione del verbale non consentivano di verificare se la perquisizione
fosse stata effettuata da Ufficiali ovvero Agenti di P.G. né ricorrevano quei
presupposti della particolare necessità ed urgenza che avrebbero evitato di richiedere
telefonicamente al magistrato competente l’autorizzazione a procedere alla
perquisizione;

3.

la violazione di legge, avendo la Corte di appello disposto con ordinanza
l’acquisizione del verbale di consegna del reperto sequestrato e l’escussione del teste
Ten. Cervellera, e ciò senza il contraddittorio delle parti e trattandosi di integrazione
probatoria relativa ad atti non contenuti nel fascicolo del P.M.;

4.

la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa il contrasto tra quanto
sequestrato (due pani di sostanza sospetta) e quanto risultava oggetto di consegna
al laboratorio di analisi e quindi di narcotest (venti pani di sostanza stupefacente),
criticando le dichiarazioni rese sul punto dal teste Ten. Cervellera;

5.

il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta non verosimiglianza delle dichiarazioni
rese dal Fiore il giorno dell’arresto della Cozzolino;

6.

La violazione di legge in ordine alla ritenuta colpevolezza a fronte del rilevato
contrasto tra gli atti, con particolare riferimento al numero dei pani sequestrati (2) e
quelli ritenuti ai fini della condanna (20).

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse della ricorrente, con cui si
ribadiscono le censure già proposte.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L’infondatezza si atteggia, anzi, ai limiti dell’inammissibilità attesa la sostanziale
aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente
le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
2

Deduce:

Sicchè si devono qui ribadire le puntuali considerazioni svolte dalla Corte territoriale
(pag. 2 sent.) in ordine all’assenza di norme che prevedano la nullità o inutilizzabilità del
verbale a seguito di controllo ed ispezione (e non già perquisizione), quand’anche
viziato, e non lo era poiché sottoscritto da tutti gli ufficiali ed agenti intervenuti,
individuati, altresì, nel contestuale verbale di arresto: l’indicazione delle generalità degli
stessi rappresenta una mera formalità additiva non obbligatoria, essendo l’identificazione
degli intervenuti a sufficienza garantita dalla sottoscrizione (il numero delle firme non è

laddove nemmeno tale carenza è riscontrabile nel caso di specie, dal momento che “i
motivi di particolare necessità ed urgenza” ivi previsti, insistono ex se nella tipologia
estemporanea dell’intervento operativo dei militari, benchè stilato, come di consueto, in
un momento successivo presso gli Uffici del Nucleo Operativo dei Carabinieri.
Del pari, nessuna incongruenza motivazionale è ravvisabile in relazione alla pretesa
diversità tra quanto sequestrato e quanto trasmesso al laboratorio di analisi, essendo
stato ad abbondanza spiegato che si trattava della medesima sostanza stupefacente
benché, al limite, secondo la deposizione del Ten. Cervellera, ulteriormente suddivisa in
più piccoli panetti all’interno dei due panetti indicati nel verbale di sequestro.
Quanto alla censura sub 3), che non sembra aver formato oggetto di immediata
eccezione in grado di appello, si rileva che l’integrazione probatoria in appello su
sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato non è esclusa in modo assoluto, ma è
possibile, nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di celerità del rito. Essa è
certamente consentita (Cass. pen. Sez. V, n. 2628 del 20.10.1996, Rv. 207891), e
dovrà essere disposta anche d’ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente
indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell’imputato o i
presupposti stessi del reato o della punibilità; peraltro, al giudice di appello è consentito,
a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti
assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della
decisione, secondo il disposto dell’art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., potendo le
parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di
appello (Cass. pen. Sez. I, n. 13756 del 24.1.2008, Rv. 239767; Sez. II, n. 14649 del
21.12.2012, Rv. 255358). Sicchè deve ritenersi del tutto ammissibile anche la
deposizione quale teste di un verbalizzante per dipanare eventuali discrepanze emerse
dal testo del documento acquisito: questo mezzo istruttorio non rappresenta una prova
vera e propria non sopravvenuta, esorbitante dagli accertamenti integrativi in bonam
partem, ma un mero chiarimento teso a fugare dubbi al riguardo adombrati dalla difesa
dell’imputato con i suoi motivi di appello nei quali richiamava l’apparente diversità della
composizione del reperto posto a disposizione del laboratorio di analisi.

3

rilevante, essendo indispensabile solo che tra di esse vi sano quelle dei componenti la
Pattuglia operante) e quand’anche in violazione dell’art. 103 comma 3 0 dPR 309/90,

Né appare pertinente il richiamo alla sentenza della terza Sezione di questa Corte n.
4983 del 2010 (Rv. 249091) attinente ad una ben diversa fattispecie, in cui è stato
ritenuto inutilizzabile, da parte della sentenza di appello resa a seguito di un giudizio di
primo grado svolto nelle forme del rito abbreviato, il verbale relativo alle operazioni e ai
risultati di accertamenti tecnici di polizia giudiziaria, peraltro svolti in epoca successiva
alla conclusione del giudizio di primo grado (e quindi dopo la chiusura delle indagini
preliminari).
Del resto, come precisa già la massima della richiamata sentenza, il verbale era stato

sequestro, anziché disporre sul punto una perizia: nel caso che ci occupa, invece, non si
discute della natura di stupefacente (hashish) della sostanza sequestrata né della sua
quantità complessiva (2 Kg.) ma solo dell’apparente discrepanza rilevata dalla difesa tra
quanto oggetto di sequestro (2 panetti) e quanto risultava consegnato al laboratorio di
analisi (20 panetti): gli accertamenti suppletivi sono stati volti, quindi, solo a
confermare, prudenzialmente, la correttezza dell’originario oggetto dell’imputazione
contestata ed escludere l’eventualità che vi fossero stati equivoci o scambi di reperti.
Va da sé che l’acquisizione del verbale di consegna del reperto e l’escussione del teste,
sono stati disposti ex officio all’esito di una discussione svolta dalle parti e quindi previa
attuazione di un contraddittorio che ha indotto la Corte territoriale alle risoluzioni
istruttorie suddette e che poi si è perpetuato nella fase successiva.
Analogamente, del tutto congrua ed esente da vizi logici o giuridici è la motivazione
addotta dalla Corte territoriale in risposta ai motivi di appello concernenti le dichiarazioni
rese dal Fiore (che, a suo dire, sedeva accanto alla Cozzolino, conducente, nella
medesima autovettura) laddove ha compiutamente spiegato, con il richiamo a plurimi e
gravi elementi indiziari che smentivano vari punti delle stesse (tipo di borsa in cui era
custodito lo stupefacente e sua ubicazione dell’auto, contrasto con quanto riferito dalla
Cozzolino che aveva dichiarato di aver consegnato la propria auto al Fiore per
consentirgli di fare un servizio ed ulteriori circostanze), l’intrinseca inattendibilità del
propalante, coi ndagato.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22.10.2013

utilizzato ai fini dell’accertamento della qualità e quantità dello stupefacente in

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