Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49088 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49088 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DRAME KEBA N. IL 25.03.1985
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TORINO del 14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 14 dicembre 2012 la Corte d’appello di Torino confermava
la sentenza emessa in data 18 luglio 2012 dal GUP del Tribunale di Torino appellata da
Drame Keba. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per
rispondere del reato p. e p. dall’art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 per detenzione al fine di
spaccio di cocaina (circa gr. 80) ed eroina (circa gr. 23)
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Drame a mezzo del proprio difensore
2.
deducendo la carenza e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. ed e) quanto al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione
dell’imputato quanto meno ex art- 530 cpv c.p.p. trattandosi di una condotta di
connivenza non punibile
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Drame è stato tratto in arresto a seguito di una perquisizione domiciliare presso
l’appartamento ove soggiornava ed al cui esito era stata rinvenuta la sostanza
stupefacente di cui al capo di imputazione.
La sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alle ragioni che hanno
determinato la conferma della sentenza di primo grado ritenendo palesemente
inverosimili e contraddittorie le spiegazioni dell’imputato in ordine alle ragioni della
propria presenza nell’appartamento ed escludendo che nella fattispecie si versasse in

Data Udienza: 12/07/2013

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.,
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

un’ipotesi di mera connivenza non punibile.
Trattasi di motivazione che con completezza e puntualità di riferimenti, ha evidenziato gli
elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la consapevole partecipazione del Drame
alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente in ordine a pretese carenze
motivazionali della sentenza impugnata risultano prive di pregio.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla tale declaratoria riconducibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si
determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

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