Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49085 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49085 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Daniel Ilies, nato a Bacau (Romania) il 29/03/1982
avverso la sentenza del 31/10/2013 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/10/2013 la Corte d’appello di Bologna ha
accertato non sussistenti impedimenti alla consegna di Daniel Ilies allo Stato
rumeno che l’hanno sollecitata con mandato di arresto europeo del 26/03/2010
per l’esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, comminata con
sentenza definitiva per il reato di furto in appartamento.
2.

La difesa dell’interessato ha proposto ricorso deducendo erronea

valutazione del mancato radicamento nel territorio nazionale, che ha indotto la
Corte territoriale ad escludere l’Ilies dalla possibilità di scontare la pena in Italia.
Nell’atto di impugnazione si richiamano le circostanze di fatto riguardanti
la documentata presenza dell’interessato nel nostro territorio dal 2008, in
assenza di pregiudizi penali o di polizia; la sua convivenza con una connazionale
regolarmente presente in Italia, ove svolge attività di lavoro a tempo
indeterminato, presso cui è ospitato, e dalla quale ha avuto un figlio di diciotto
mesi, che frequenta la scuola materna; la presenza nel territorio nazionale delle
uniche componenti della sua famiglia ancora in vita; elementi tutti che, da un
canto provano il contestato radicamento, dall’altro suggeriscono la concreta

Data Udienza: 04/12/2013

possibilità che la pena inflitta possa essere scontata in Italia, al fine di
consentirgli di conservare, nel periodo di espiazione, i legami con il proprio
nucleo familiare, rispettando anche il criterio fissato dalle disposizioni europee
tendenti a garantire la funzione rieducativa alla pena e la proporzionalità della
sua afflittività.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente deve darsi conto che in questa fase è sopraggiunta
l’allegazione di fatti nuovi -quali la presenza degli unici parenti del ricorrente sul
territorio nazionale- e la produzione di ulteriore documentazione riguardante la
condizione familiare dell’interessato, che non hanno costituito oggetto di
prospettazione nella fase di merito, e non possono essere valutate, quali nuove
circostanze dimostrative del suo radicamento nel territorio; pur essendo il
giudizio di questa Corte esteso anche al merito nella specifica materia, la
previsione di cui all’art. 22 comma 1 I. 22 aprile 2005 n. 69 è stata
univocamente intesa come limitata all’esame della corrispondenza del contenuto
argomentativo della sentenza impugnata alle circostanze dedotte dinanzi alla
Corte territoriale (Sez. 6, Sentenza n. 7108 del 12/02/2009, dep. 18/02/2009,
imp. Bejan, Rv. 243078). Come già valutato nella pornuncia citata, ipotizzando
un possibile ampliamento della base conoscitiva in questa fase si giungerebbe ad
escludere la garanzia del doppio giudizio su elementi essenziali della fattispecie,
comle delimitata dal contenuto degli atti, tra i quali devono comprendersi quelli
che danno conto delle modalità di identificazione e quelli allegati ad eventuali
istanze in materia di libertà personale o tempestive memorie.
Conseguentemente, devono escludersi dalla valutazione in questo giudizio le
deduzioni di fatto e la documentazione allegata al ricorso che, secondo
l’esponente, inciderebbero positivamente sull’accertamento del radicamento.
3.

L’esame degli atti ha tuttavia consentito di accertare che la Corte

territoriale, pur partendo dal dato concreto dell’avvenuta dimostrazione della
situazione familiare dell’interessato, padre di un figlio in tenera età e convivente
con la madre del piccolo, della sua stessa provenienza geografica, ha escluso la
rilevanza di tali elementi nella determinazione della concretezza dello
stabilimento del richiedente nel territorio, in ragione della cittadinanza estera
della convivente.
Deve al contrario osservarsi che l’estremo di fatto del radicamento impone
per il suo accertamento un esame complessivo della condizione di vita personale
e familiare dell’interessato, ed in particolare l’inclusione nel quadro valutativo

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 48409/2013

S

delle condizioni di vita dei componenti del nucleo familiare dell’interessato e
conseguentemente anche del radicamento di questi ultimi nel nostro territorio.
Su tale condizione era possibile esprimere una motivata valutazione in forza
della documentazione esibita in allegato all’istanza di modifica della misura
cautelare, dalla quale era dato ricavare la presenza di un collegamento della
convivente con il nostro territorio, che non può essere ignorato, in virtù della sua

stabilimento, ed impone invece una valutazione di merito complessiva, che
risulta omessa.
Le circostanze desumibili dalla documentazione prodotta nel grado di merito
risultano astrattamente idonee ad incidere sull’individuazione del radicamento
della donna in Italia, e tale situazione rende non rispondente ai criteri logici
escludere tale estremo di fatto dall’analisi degli elementi rilevanti al fine di
accertamento della stabilità della sua presenza sul territorio, limitando
quest’ultimo alla constatazione della condizione di straniera.
In contraddizione con l’accertamento dell’effettività della comunanza di vita
del nucleo familiare del ricorrente cui è pervenuta la Corte di merito, l’omissione
richiamata ha privato di un elemento valutativo essenziale la verifica del
radicamento della persona richiesta, producendo di fatto una svalutazione
dell’interesse del ricorrente alla conservazione delle relazioni familiari nel corso
dell’espiazione della pena, malgrado anche il rispetto di tale esigenza sia
essenziale al fine dell’effettività alla funzione rieducativa della pena ed al
successivo reinserimento sociale del reo, esigenze riconosciute entrambe tra i
valori essenziali dei principi costituzionali e convenzionali.

4. Le circostanze esposte impongono quindi all’annullamento della sentenza
impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo
esame sul punto.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 I.n. 69
del 2005.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d’appello di Bologna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’alt 22 comma 5 I.n. 69
del 2005.
Così deciso il 04/12/2013.

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