Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49082 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49082 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GEORGESCU CRISTIAN N. IL 26/01/1990
avverso l’ordinanza n. 8/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
fette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7j 3 E &T
i’3.4r, E L Ci

?5,

UditbiklifensorkAvv.; ? t r-r-k_O
.)(

rrywbt 4(2

,

Lt

0,tAi

a.e-2A-L.e.eu_40 11
ean.4–o

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 ottobre 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha
convalidato l’arresto di Georgescu Cristian, operato dalla P.G. in esecuzione del
mandato di arresto europeo n. 58/2011 emesso dal Tribunale di Galati (Romania) in
data 4 dicembre 2012 a seguito di una sentenza di condanna alla pena di anni tre di
reclusione per i reati di furto aggravato, guida in stato d’ebbrezza e fuga dal luogo di

confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la predetta ordinanza ha personalmente proposto ricorso per cassazione il
Georgescu in data 3 novembre 2013, deducendo la manifesta illogicità della
motivazione per avere la Corte d’appello emesso l’ordinanza custodiale con una
giustificazione solo congetturale ed apodittica della sussistenza del requisito inerente
al pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile poichè deduce, peraltro in forma solo generica, la
presenza di una manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza del pericolo di fuga, senza tener conto del principio di diritto stabilito in
questa Sede (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, dep. 07/03/2013, Rv. 254418),
secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio esperibile avverso
i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per
violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719
cod. proc. pen., che può essere proposto per l’inesistenza della motivazione o per la
presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della
stessa.
Nel caso in esame, è agevole rilevare come l’ordinanza impugnata abbia
adeguatamente spiegato le ragioni giustificative della presenza del pericolo di fuga,
disattendendo le obiezioni difensive e facendo riferimento sia al dato oggettivo
dell’entità della pena inflitta al ricorrente dal Tribunale romeno, sia al fatto che egli è
privo di una residenza anagrafica nel territorio italiano.

4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che si stima equo determinare nella misura di euro mille.
i

un incidente, commessi in Romania tra il 2005 ed il 2007, disponendo nei suoi

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma primo-

ter, disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 3 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma primo-ter, disp.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA