Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49081 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49081 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dumitru Achitei, nato a Tirgu Neamt (Romania) il 12.10.1985
avverso la sentenza del 23 ottobre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Mario Rotondbche ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro ha
dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di Dumitru Achitei richiesto
dall’autorità giudiziaria rumena con mandato d’arresto europeo n. 1787/201,
emesso sulla base della sentenza del Tribunale di Bicaz del 19 marzo 2012,

alla pena complessiva di anni quattro di reclusione per due episodi di furto
commessi il 28.8.2006 e il 2.7.2011.

2. Il difensore di fiducia di Achitei ha presentato ricorso per cassazione,
deducendo due distinti motivi che di seguito di riassumono.
Con il primo motivo eccepisce l’incompetenza della Corte d’appello di
Catanzaro, in quanto il consegnando non risulta avere né la residenza né il
domicilio in Calabria; inoltre, denuncia la mancata trasmissione e traduzione
del mandato d’arresto europeo.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 13 della legge n. 69
del 2005 per il mancato avviso al difensore di fiducia dell’udienza di convalida
dell’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Riguardo all’eccezione di incompetenza, si rileva che nel caso in cui
la persona richiesta dall’autorità estera sia stata arrestata dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge n. 69 del 2005, la
competenza a decidere sulla consegna appartiene alla Corte d’appello del
distretto in cui è avvenuto l’arresto (Sez. fer., 7 agosto 2012, n. 32162, Ilies).
Nella specie, l’arresto è avvenuto ad opera dei Carabinieri della
Compagnia di Rossano, nel distretto della Corte d’appello di Catanzaro,
giudice che, conseguentemente, è da ritenersi competente a decidere sulla
richiesta di consegna contenuta nel mandato d’arresto emesso dall’autorità
giudiziaria rumena.
3.2. Manifestamente infondate appaiono le censure, contenute nel primo
motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata trasmissione e traduzione del

divenuta esecutiva in data 15 novembre 2012, con cui è stato condannato

:

mandato d’arresto europeo che, invece, risulta tempestivamente inviato e
puntualmente tradotto.
3.3. Quanto al secondo motivo, innanzitutto va precisato che esso non è
proponibile in questa sede, in cui si tratta di un ricorso avverso la sentenza
che ha definito il procedimento di consegna, il cui esito non è condizionato da
eventuali vizi attinenti allo status libertatis, che avrebbero dovuto essere fatti

In ogni caso, si tratta di una censura manifestamente infondata, perché
un termine minimo è previsto solo dall’art. 10 comma 2 della legge n. 69 del
2005 per la formalità dell’interrogatorio cui la persona richiesta deve essere
sottoposta entro cinque giorni dall’applicazione di misura coercitiva; mentre
nei casi in cui essa è stata tratta in arresto ai sensi degli artt. 11 e 12 legge
cit., non è previsto, per la formalità della convalida, per sua natura urgente,
alcun termine minimo di avviso al difensore, conformemente, del resto, alla
normale procedura codicistica in tema di arresto in flagranza (v. art. 390
comma 2 c.p.p.), che deve intendersi richiamata in virtù del generale rinvio
operato dall’art. 39 comma 1 legge n. 69 del 2005 alle disposizioni del codice
di procedura penale (Sez. VI, 28 aprile 2009, n. 17918, Bandi).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni
dedotte, si ritiene equo determinare in euro mille.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
legge 22 aprile 2005, n. 69.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della soma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 legge
22 aprile 2005, n. 69.
Così deciso il 3 dicembre 2013
Il Consig re estensore

valere a suo tempo contro i relativi provvedimenti.

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