Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49080 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49080 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGNOTTA GIACOMO N. IL 10/10/1975
avverso l’ordinanza n. 47/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 22/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -P i

11.4.71

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Uditi difensor Avv.;

c;

6,

a L4.12,

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Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pagnotta
Giacomo, deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), in quanto alla data della prima
udienza di trattazione, celebratasi il 9 gennaio 2013, pendeva una dichiarazione di astensione
avanzata dallo stesso Magistrato, che evidenziava di aver già deciso nei confronti del predetto
imputato, nell’ambito di un procedimento penale i cui atti e le cui contestazioni erano analoghi a
quelli del processo cd. “Santa Tecla”; solo in data 11 gennaio 2013, dunque successivamente alla
prima udienza, l’istanza di astensione veniva rigettata, circostanza, questa, di cui il Presidente
dava atto alla prima udienza utile in data 16 gennaio 2013. Nel corso di tale udienza, permanendo
le ragioni che avevano motivato l’istanza di astensione, poi rigettata, veniva proposta istanza di
ricusazione e successivamente allegata documentazione con la quale si indicava l’identità delle
contestazioni associative formulate nei confronti del Pagnotta nell’ambito dei due procedimenti.
La ritenuta intempestività della richiesta di ricusazione è censurabile poiché, non potendo
concorrere l’astensione e la ricusazione, il primo termine utile per avanzare la richiesta era quello
nel quale essa è stata proposta, ossia la prima udienza successiva alla decisione sulla dichiarazione
di astensione avanzata dai Giudici della Corte di appello dinanzi ai quali si stava celebrando il
processo cd. “Santa Tecla”, mentre nell’ipotesi in cui la ricusazione fosse stata avanzata alla prima
udienza del 9 gennaio 2013, sarebbe stata tamquam non esset.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto, per un verso, connotato da aspecificità, laddove omette di
prendere in considerazione nel merito l’ordinanza impugnata – che fa espressamente riferimento al
motivato provvedimento di rigetto della dichiarazione di astensione della dr.ssa Talerico in data 11
gennaio 2013 – e, per altro verso, manifestamente infondato, laddove non tiene conto della regola,
chiaramente evidenziata nell’impugnato provvedimento, secondo cui i termini perentori previsti
dall’art. 38, commi primo e secondo, c.p.p., decorrono da quando la causa della pretesa ricusazione
diviene nota alla parte – nel caso in esame sino alla prima udienza di trattazione del 9 gennaio
2013, trattandosi di una circostanza già nota alle parti – né del consolidato orientamento di questa
Suprema Corte, secondo cui i termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono
autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi ovvero al rigetto della relativa
dichiarazione (da ultimo, Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, dep. 13/08/2008, Rv. 241385).

I

i

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2013 la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile
la dichiarazione di ricusazione proposta da Pagnotta Giacomo nei confronti della dr.ssa Palma
Talerico, Presidente della prima Sezione di quella Corte d’appello e Presidente del Collegio
dinanzi al quale pende il procedimento in appello n. 2014/12 e 5372/05 (cd. “Santa Tecla”), a
carico del predetto imputato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo
determinare nella misura di euro mille.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso in Roma, lì, 3 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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